{"id":356,"date":"2017-05-19T17:46:17","date_gmt":"2017-05-19T15:46:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/?page_id=356"},"modified":"2023-04-13T10:23:10","modified_gmt":"2023-04-13T08:23:10","slug":"blog","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/blog\/","title":{"rendered":"BLOG TRUST"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: justify;\"><strong>Trust e meritevolezza.<\/strong><\/h1>\n<p>Spesso ci si chiede cosa significa &#8220;meritevolezza&#8221; del Trust.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un Trust \u00e8 meritevole se nasce dalla volont\u00e0 di prestare una tutela economica o di assistenza a uno o pi\u00f9 beneficiari.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Istituire un Trust \u00e8 come costruire una fortezza, dentro la quale si pu\u00f2 tenere al sicuro ci\u00f2 che ci sta pi\u00f9 a cuore; una casa, un terreno, un\u2019automobile, i preziosi di famiglia, ricordi di una vita ecc.\u00a0 Una fortezza, per resistere al tempo e agli eventuali attacchi, deve necessariamente essere costruita su solide basi, una delle quali \u00e8 rappresentata appunto dalla meritevolezza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La meritevolezza \u00e8 quell\u2019insieme di valori essenziali che devono esistere prima del Trust poich\u00e9 ne sono il presupposto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ad esempio, se il sig. Mario Rossi, collezionista d\u2019arte e padre di due figli minori, istituisce un Trust per preservare la sua collezione di quadri in modo che aumenti valore nel tempo nell\u2019interesse dei suoi stessi figli, che sono i beneficiari, questo Trust \u00e8 sicuramente meritevole.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Due casi recenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1) Non meritevole il Trust istituito dai fideiussori successivamente al rilascio della garanzia, che viene revocato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Corte d\u2019Appello di Brescia del 1 dicembre 2017: il Trust familiare \u00e8 revocabile ex art. 2901 cod. civ. se posto in essere dai disponenti, fideiussori di una societ\u00e0 nei confronti di una banca creditrice che aveva fatto domanda di revocatoria, in epoca successiva al rilascio della fideiussione. I disponenti avevano istituito il Trust dopo aver rilasciato la garanzia fideiussoria (scatta quindi la presunzione della volont\u00e0 di sottrarre il patrimonio ai creditori in violazione del principio generale di responsabilit\u00e0 patrimoniale espresso dall\u2019art. 2740 c.c.) e &#8211; come se non bastasse &#8211; non si erano preoccupati di mantenere fuori dal Trust una parte di patrimonio che fosse comunque idoneo a soddisfare i creditori. I giudici d\u2019appello hanno ritenuto corretta la domanda revocatoria della banca che aveva investito l\u2019atto contenente sia l\u2019istituzione del trust che il conferimento dei beni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2) Meritevole il Trust familiare istituito anteriormente al concordato preventivo, che non pu\u00f2 essere revocato se il creditore agisce dopo l\u2019omologa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Corte d\u2019Appello di Napoli il 14 novembre 2017: inammissibile l\u2019azione revocatoria avverso il conferimento in Trust che un socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. aveva posto in essere in epoca anteriore alla richiesta di ammissione della stessa societ\u00e0 a concordato preventivo, e ci\u00f2 in quanto il creditore aveva agito successivamente all\u2019omologa del concordato.<\/p>\n<h1><strong>5 LUOGHI COMUNI SUL TRUST<br \/>\n<\/strong><\/h1>\n<p style=\"text-align: justify;\">Capita talvolta di ricevere in studio clienti con proposte bizzarre come <em>\u201csono pieno di debiti e voglio proteggere la casa, l\u2019auto, l\u2019appartamento al mare..\u201d<\/em>, oppure \u201c<em>mi hanno detto (??) che con il Trust posso escludere mia moglie dall\u2019eredit\u00e0..\u201d <\/em>ecc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Queste convinzioni sono indice di grande confusione e fanno credere (erroneamente) di poter utilizzare un meraviglioso strumento quale \u00e8 il Trust per motivazioni non conformi a quelle per le quali questo istituto \u00e8 stato creato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Facciamo un po\u2019 di chiarezza; con questo articolo si vogliono sfatare 5 luoghi comuni che riguardano il Trust.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Iniziamo con una breve descrizione preliminare dell\u2019istituto del Trust: un soggetto (<strong>disponente o<em> settlor)<\/em><\/strong> che desidera organizzare il proprio patrimonio, lo affida ad altro soggetto (<strong><em>trustee<\/em><\/strong>), che potremmo definire l\u2019amministratore fiduciario del patrimonio, con il compito di amministrarlo, gestirlo e preservarlo nel migliore dei modi affinch\u00e9 arrivi intatto (e magari incrementato) ai <strong>beneficiari<\/strong>, ad esempio i nipotini, o un figlio disabile, un compagno convivente o addirittura ai discendenti non ancora nati.<\/p>\n<h2><strong>Luogo comune n. 1: <em>\u201ccon il Trust si perde totalmente il controllo sui beni conferiti\u201d<\/em> <\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il disponente pu\u00f2 supervisionare le attivit\u00e0 di amministrazione dei beni<em>, <\/em>ad esempio dando pareri pi\u00f9 o meno vincolanti, sempre che non invada la sfera di azione del <em>trustee<\/em> che amministra il patrimonio ed \u00e8 l\u2019unico responsabile di tale attivit\u00e0. Il disponente pu\u00f2 anche revocare il <em>trustee<\/em> nel caso in cui quest\u2019ultimo non svolga bene i propri compiti.<\/p>\n<h2><strong>Luogo comune n. 2: <em>\u201cil Trust serve soltanto a chi possiede grandi patrimoni\u201d<\/em><\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche patrimoni di modesta entit\u00e0 possono trarre enormi benefici dal Trust, si pensi al nonno proprietario di un unico piccolo immobile che desidera destinare al nipotino per garantirgli una piccola casa di propriet\u00e0.<\/p>\n<h2><strong>Luogo comune n. 3: <em>\u201cistituire un Trust \u00e8 molto costoso\u201d<\/em> <\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il costo per l\u2019istituzione di un atto di Trust dipende da molti fattori e coinvolge pi\u00f9 professionisti per periodi medio lunghi e quindi \u00e8 superiore rispetto ad un qualsiasi contratto tipico. Tuttavia non \u00e8 eccessivamente oneroso, soprattutto nell\u2019ambito di una valutazione globale dei costi rispetto ai benefici. Non \u00e8 certamente facile per il professionista far comprendere al cliente quali siano i vantaggi del Trust dal punto di vista dei costi, ma si pu\u00f2 dire che la convenienza emerge sicuramente nel medio e lungo periodo. Inoltre vi sono anche interessanti agevolazioni fiscali.<\/p>\n<h2><strong>Luogo comune n. 4: <em>\u201ctutti i Trust vengono revocati\u201d<\/em> <\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si legge sui quotidiani finanziari di alcuni Trust revocati dai giudici; spesso si tratta di Trust in frode ai creditori privi del requisito fondamentale della meritevolezza. In tutto ci\u00f2 si dimentica, invece, che moltissimi altri Trust istituiti per finalit\u00e0 meritevoli non vengono revocati n\u00e9 sono revocabili.<\/p>\n<h2><strong>Luogo comune n. 5: <em>\u201cil fondo patrimoniale \u00e8 simile al Trust\u201d<\/em> <\/strong><\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono due istituti profondamente diversi. Il fondo patrimoniale termina quando viene meno il vincolo coniugale mentre il Trust \u00e8 molto pi\u00f9 flessibile e rimane assolutamente slegato nel suo periodo di durata dalle vicende coniugali. Anzi, con il Trust si pu\u00f2 persino regolamentare l\u2019ipotesi del venir meno della famiglia per le cui esigenze era stato creato, a questo punto individuando i beneficiari finali.<\/p>\n<p><em>Avv. Marco Domenico Luongo\u00a0\u00a0 \u00a9 Copyright &#8211; Tutti i diritti di pubblicazione e riproduzione riservati<br \/>\n<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Trust e meritevolezza. 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