{"id":1054,"date":"2019-12-18T09:55:32","date_gmt":"2019-12-18T08:55:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/?p=1054"},"modified":"2019-12-18T09:56:08","modified_gmt":"2019-12-18T08:56:08","slug":"lusurarieta-degli-interessi-moratori-non-si-comunica-agli-interessi-corrispettivi-inferiori-al-tasso-soglia-usura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/lusurarieta-degli-interessi-moratori-non-si-comunica-agli-interessi-corrispettivi-inferiori-al-tasso-soglia-usura\/","title":{"rendered":"L&#8217;usurariet\u00e0 degli interessi moratori non si comunica agli interessi corrispettivi inferiori al tasso soglia usura"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cass. Civ. \u2013 Sez. III &#8211; 13 settembre 2019, Sentenza n. 22890.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la Suprema Corte l&#8217;usurariet\u00e0 degli interessi moratori non si comunica agli interessi corrispettivi inferiori al tasso soglia usura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel contenzioso bancario, l&#8217;asserita usurariet\u00e0 del tasso di interesse moratorio (anche se mai applicato) \u00e8 spesso preordinata ad ottenere la gratuit\u00e0 dell&#8217;intero contratto di finanziamento e dunque la non debenza anche degli interessi corrispettivi non usurari, sul presupposto che &#8220;Se sono convenuti interessi usurari la clausola \u00e8 nulla e non sono dovuti interessi&#8221; (art. 1815, comma 2, c.c.).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ci si chiede quindi se la eventuale pattuizione di interessi moratori usurari travolga anche la convenzione relativa agli interessi corrispettivi pattuiti nel rispetto del tasso soglia usura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>La giurisprudenza<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In riferimento agli effetti del superamento del tasso-soglia da parte degli interessi moratori (singolarmente considerati e non sommati con quelli corrispettivi), si registrano conclusioni non univoche da parte della giurisprudenza di merito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo un primo orientamento (App. Venezia 18.2.2013; Trib. Pavia 10.12.2014; Trib. Torino 20.6.2015, 27.4.2016, 17.11.2016; Trib. Bari 18.10.2016 e 24.10.2017; Trib. Viterbo 5.1.2016; Trib. Chieti 27.2.2017; Trib. Como 13.7.2017; Trib. Viterbo 14.6.2017; Trib. Ravenna 17.7.2017; Trib. Benevento 16.7.2017; Trib. Bari 11.1.2018, 2.2.2018, 17.3.2018; App. Bari 4.6.2018; Trib. Ferrara 20.4.2018; Trib. Prato 2.8.2018),  l\u2019art. 1815, comma 2, c.c. (\u00ab\u2009se sono convenuti tassi usurari, la clausola \u00e8 nulla e non sono dovuti interessi\u2009\u00bb) esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie, la cui ratio \u00e8 quella di colpire la condotta del mutuante che approfitta della posizione dominante per imporre un regolamento degli interessi, anche soltanto a titolo di interessi di mora, contra legem e che per ci\u00f2 solo, oltre alla sanzione penale, non \u00e8 pi\u00f9 meritevole, sul piano civile, di percepire alcuna somma a titolo d\u2019interessi (App. Venezia 18.2.2013).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso di superamento ab origine del tasso soglia d\u2019usura anche soltanto degli interessi di mora, nessuna somma \u00e8 dunque dovuta a titolo di interessi corrispettivi (anche se inferiori alla soglia d\u2019usura) e moratori, ed il mutuatario avr\u00e0 diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi: dunque conversione forzosa del mutuo usurario da oneroso a gratuito in forza della estensibilit\u00e0 del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Altra (prevalente) parte della giurisprudenza di merito afferma, viceversa, che ove il tasso di mora risultasse pattuito in termini da superare il tasso-soglia rilevato all\u2019epoca della stipulazione del contratto (usura originaria), la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815, comma 2, c.c., con l\u2019effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso-soglia) (Trib. Milano 28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016; Trib. Lecce 25.9.2015; Trib. Reggio Emilia 25.2.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Ferrara 16.12.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Bologna 24.2.2016 e 6.12.2016; Trib. Ivrea 26.2.2016; App. Milano 11.5.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Udine 14.11.2017; Trib. Chieti 3.10.2017; Trib. Salerno 19.10.2017; Trib. Torino 14.6.2017; Trib. Verona 11.12.2017; Trib. Ferrara 7.3.2018; Trib. Treviso 24.1.2018; Trib. Verona 5.4.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21.5.2018; Trib. Brescia 21.12.2017 e 19.4.2018; Trib. Treviso 22.3.2018 e 9.4.2018; App. Bologna 21.5.2018; Trib. Milano 8.2.2019; Trib. Bologna 6.3.2019; Trib. Milano 9.4.2019).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Questo approccio esegetico \u00e8 rispettoso del differente inquadramento giuridico degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, avendo essi autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano, infatti, il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata del danno da ritardo nell\u2019adempimento. Da tale distinzione ontologica e funzionale, discende la necessit\u00e0 di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullit\u00e0, o meglio, di riconoscere che l\u2019unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ed applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l\u2019uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l\u2019altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario (evenienza al verificarsi della quale \u00e8 ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volont\u00e0 delle parti).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Da ci\u00f2 discende che l\u2019eventuale nullit\u00e0 della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validit\u00e0 della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto. Se dunque gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l\u2019invalidit\u00e0 della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione posta dal combinato disposto dagli artt. 1815, comma 2, e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ci\u00f2 comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avvalora tale ricostruzione il disposto dell\u2019art. 1815, comma 2, c.c., invero focalizzato sugli interessi corrispettivi,  laddove stabilisce che se sono convenuti interessi usurari la \u00ab\u2009clausola \u00e8 nulla\u2009\u00bb (Trib. Milano 8.3.2016).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Anche da un diverso angolo di visuale \u00e8 comunque escluso che si possa desumere ex art. 1815, comma 2, c.c. che nessun interesse \u00e8 dovuto in caso di usurariet\u00e0 degli interessi moratori. Questa conclusione non \u00e8 infatti sostenibile in quanto implica la totale non risarcibilit\u00e0 del danno da inadempimento o da ritardo, privilegiando irragionevolmente, con la gratuit\u00e0 del finanziamento, proprio il debitore che non adempie il proprio obbligo restitutorio (ex multis Trib. Milano 9.4.2019). Rileva, al riguardo, l\u2019art. 1224, comma 1, c.c., laddove stabilisce che in assenza di tasso di mora si applica comunque quello corrispettivo o legale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ipotizzare, infine, la configurabilit\u00e0 di due diversi tassi soglia, uno per gli interessi corrispettivi ed uno per quelli moratori (secondo la maggiorazione prevista da Bankitalia), non condurrebbe a conclusioni diverse, dovendosi ragionevolmente ritenere che se gli interessi moratori fossero usurari, solo questi non sarebbero dovuti, mentre gli interessi corrispettivi, rispettosi del proprio limite, sarebbero comunque dovuti (Trib. Napoli 13.2.2018).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tale contesto giurisprudenziale si colloca la decisione in commento che &#8211; nel richiamare testualmente il precedente di Cass. n. 21470\/2017 &#8211; ha precisato che l&#8217;art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullit\u00e0 della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso-soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell&#8217;entit\u00e0 degli interessi dovuti in forza del contratto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertanto, la sanzione dell&#8217;art. 1815, comma 2, c.c., non pu\u00f2 che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all&#8217;interno della medesima clausola, prevedano l&#8217;applicazione di interessi che usurari non siano..<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Riguardo agli effetti della usurariet\u00e0 degli interessi moratori, i giudici di legittimit\u00e0 hanno ragionevolmente stabilito che ove le parti abbiano convenuto un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, &#8220;la relativa disposizione \u00e8 valida, e non vi \u00e8 modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione&#8221; (ossia, quella relativa alla convenzione di interessi superiori al tasso soglia), poich\u00e9 &#8220;se non si comunica l&#8217;invalidit\u00e0, non si comunica nemmeno l&#8217;inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell&#8217;invalidit\u00e0 si origina&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Conclusioni<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;eventuale pattuizione di interessi moratori usurari non si comunica anche agli interessi corrispettivi pattuiti nel rispetto del tasso soglia usura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte: ilsocietario.it<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cass. 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