{"id":1144,"date":"2020-03-04T18:07:25","date_gmt":"2020-03-04T17:07:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/?p=1144"},"modified":"2020-03-04T18:07:54","modified_gmt":"2020-03-04T17:07:54","slug":"la-nozione-di-attivita-di-direzione-e-coordinamento-di-societa-nel-gruppo-di-imprese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/la-nozione-di-attivita-di-direzione-e-coordinamento-di-societa-nel-gruppo-di-imprese\/","title":{"rendered":"La nozione di attivit\u00e0 di direzione e coordinamento di societ\u00e0 nel gruppo di imprese"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disciplina del \u201cgruppo di imprese\u201d, quale contenuta tra l\u2019altro ed in specie negli artt. 2497 e ss., c.c., non fornisce alcuna definizione normativa del fenomeno, n\u00e9 tantomeno chiarisce le caratteristiche ed i contenuti dell\u2019attivit\u00e0 di direzione e coordinamento di societ\u00e0, la quale, agli effetti della norma \u201cfondamentale\u201d sulla responsabilit\u00e0 della societ\u00e0 capogruppo, rileva essenzialmente sul piano fattuale, con riferimento alle ipotesi \u201cpatologiche\u201d di illegittima lesione dei diritti e degli interessi coinvolti dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 medesima.<br>Se questo \u00e8 vero, \u00e8 opinione largamente diffusa, che trova riscontro anche nelle prospettive evolutive del diritto comunitario, che la suddetta disciplina possa e debba essere interpretata in termini di \u201cdiritto di organizzazione\u201d, oltrech\u00e9 \u201cdi diritto di protezione\u201d.<br>In questa prospettiva, la disposizione generale sulla responsabilit\u00e0 della societ\u00e0 o ente capogruppo, se innegabilmente ispirata e rispondente ad istanze \u201cimmediate\u201d di tutela e di protezione degli interessi potenzialmente pregiudicati dei soci di minoranza e dei creditori, viene, al tempo stesso, a delineare e legittimare un peculiare modello di organizzazione e gestione dell\u2019impresa (impresa organizzata in \u201cforma di gruppo\u201d) fondato sull\u2019esercizio (legittimo) dell\u2019attivit\u00e0 direzione e coordinamento su societ\u00e0, modello organizzativo che, come tale, presuppone l\u2019elaborazione e l\u2019individuazione di regole di azione, di organizzazione e di procedimento, oltre che di responsabilit\u00e0.<br>Se questo \u00e8 vero, l\u2019art. 2497 c.c., da un lato, opera in funzione c.d. \u201cnormogenetica\u201d, attraverso il richiamo di principi e standards generali, con ci\u00f2 individuando, in positivo, le condizioni di correttezza sostanziale dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di direzione unitaria, dall\u2019altro, ove si interpreti la regola dei c.d. vantaggi compensativi in una prospettiva di carattere sistematico, si configura in termini di \u201cEnablig Law\u201d, nella misura in cui viene a \u201cconsentire ed agevolare\u201d la direzione ed il coordinamento di societ\u00e0, riconoscendo alla societ\u00e0 capogruppo un potere gestorio a carattere discrezionale di contenuto pi\u00f9 ampio rispetto a quello riscontrabile in relazione alla singola impresa societaria, consistente nel \u201cprivilegio\u201d di impartire direttive agli amministratori della societ\u00e0 dipendente che possano anche essere \u201cprima facie\u201d pregiudizievoli, a condizioni che il danno sia successivamente eliminato con operazioni a ci\u00f2 dirette o risulti comunque mancante in ragione dei vantaggi legati all\u2019appartenenza al gruppo (in questi termini, da ultimo, TOMBARI, La tutela dei soci nel gruppo di societ\u00e0, in La riforma del diritto societario dieci anni dopo. Per i quarant&#8217;anni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2015, 237 e ss.).      <br>In assenza di una definizione normativa di attivit\u00e0 di direzione e coordinamento, pu\u00f2 affermarsi che questa consista, nelle sue linee generali, nell\u2019esercizio effettivo del potere di una societ\u00e0 o ente di dirigere e coordinare altre societ\u00e0 o enti secondo un progetto unitario: e questo mediante un coordinamento &#8211; e non necessariamente un accentramento &#8211; di una o pi\u00f9 delle \u201cfunzioni\u201d essenziali dell\u2019impresa c.d. dipendente quali, in primo luogo, la finanza, le vendite, gli acquisti, la politica del personale, l\u2019organizzazione, ecc. (cfr. TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, Milano, 2010, 23 e ss.; SBIS\u00c0, sub art. 2497, in Direzione e coordinamento di societ\u00e0, in Commentario Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 2014, 105 e ss.).<br>Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che \u201cper attivit\u00e0 di direzione e coordinamento debba intendersi l\u2019esercizio di una pluralit\u00e0 sistematica e costante di incisione sulle scelte gestorie della societ\u00e0 subordinata, cio\u00e8 sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali\u201d (in tal senso, Trib. Milano, 10 novembre 2014, in Societ\u00e0, 2015, 1377; v., anche, Trib. Pescara, 16 gennaio 2009); un\u2019attivit\u00e0, quindi, consistente in una sequenza di atti ripetuti nel tempo \u201cvolti a coordinare la politica economica e le linee essenziali dell\u2019attivit\u00e0 delle societ\u00e0 collegate, imprimendo una identit\u00e0 o conformit\u00e0 di indirizzi operativi ad una pluralit\u00e0 di soggetti formalmente distinti, in modo che il gruppo venga gestito in modo unitario\u201d (v. Trib. Milano, 27 febbraio 2012). &#8230;(omissis)&#8230;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte: ilsocietario.it<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La disciplina del \u201cgruppo di imprese\u201d, quale contenuta tra l\u2019altro ed in specie negli artt. 2497 e ss., c.c., non fornisce alcuna definizione normativa del fenomeno, n\u00e9 tantomeno chiarisce le caratteristiche ed i contenuti dell\u2019attivit\u00e0 di direzione e coordinamento di societ\u00e0, la quale, agli effetti della norma \u201cfondamentale\u201d sulla responsabilit\u00e0&hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"><a href=\"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/la-nozione-di-attivita-di-direzione-e-coordinamento-di-societa-nel-gruppo-di-imprese\/\">Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,6],"tags":[],"class_list":["post-1144","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria","category-diritto-societario"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1144"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1144\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1145,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1144\/revisions\/1145"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}