{"id":1175,"date":"2020-07-01T18:14:41","date_gmt":"2020-07-01T16:14:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/?p=1175"},"modified":"2020-11-11T09:00:33","modified_gmt":"2020-11-11T08:00:33","slug":"laccordo-fiduciario-avente-per-oggetto-il-trasferimento-di-quote-di-partecipazione-in-una-societa-non-richiede-la-forma-scritta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/laccordo-fiduciario-avente-per-oggetto-il-trasferimento-di-quote-di-partecipazione-in-una-societa-non-richiede-la-forma-scritta\/","title":{"rendered":"L&#8217;accordo fiduciario avente per oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in una societ\u00e0 non richiede la forma scritta"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cass. Civ. \u2013 Sez. I \u2013 19 maggio 2020, sent. n. 9139<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trasferimento della partecipazione in societ\u00e0 di persone<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tema di trasferimento della partecipazione in societ\u00e0 di persone, l&#8217;accordo fiduciario avente per oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in una societ\u00e0, indipendentemente dall&#8217;eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede la forma scritta n\u00e9 ad substantiam n\u00e9 ad probationem.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso di specie due coniugi erano soci di una societ\u00e0 semplice, proprietaria di un immobile; dopo la separazione dalla moglie, il marito aveva chiesto a quest&#8217;ultima di trasferirgli la quota che, in base all&#8217;accordo intercorso durante il matrimonio, le era stata intestata provvisoriamente, posto che il corrispettivo della cessione era stato pagato con denaro del marito, che aveva altres\u00ec assunto in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Stante il rifiuto opposto dalla moglie al trasferimento della quota, il marito adiva il Tribunale di Torino, che respingeva la domanda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">All&#8217;esito del giudizio di gravame, la Corte di Appello di Torino riformava la sentenza di primo grado, accertando l&#8217;obbligo della moglie di trasferire al marito la quota di partecipazione detenuta nella societ\u00e0 semplice.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La moglie quindi ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le contestazioni della moglie, risultata vittoriosa all&#8217;esito del primo grado di giudizio ma soccombente in quello di appello, riguardavano la forma dell&#8217;accordo: secondo la ricorrente, infatti, il pactum fiduciae avente per oggetto la cessione di quote societarie necessita dell&#8217;atto scritto, sicch\u00e9 quello concluso dai coniugi, non rivestendo tale forma, non poteva essere considerato valido ovvero opponibile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A maggior ragione, secondo la ricorrente, l&#8217;onere formale doveva essere osservato in considerazione del fatto che la societ\u00e0 delle cui quote si discuteva era proprietaria di un immobile, sicch\u00e9 \u2013 in realt\u00e0 \u2013 le parti, con l&#8217;accordo fiduciario, avevano inteso pattuire il trasferimento di detto immobile dalla moglie al marito, onde fargliene acquistare, in questo modo, la propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte di cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i profili di censura sollevati dalla ricorrente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La decisione della Corte di cassazione \u00e8 pienamente condivisibile, vieppi\u00f9 a seguito del consolidamento \u2013 in virt\u00f9 del recentissimo arresto delle Sezioni Unite \u2013 dell&#8217;orientamento che vede nel pactum fiduciae non gi\u00e0 un contratto preliminare, ma una fattispecie di mandato senza rappresentanza, che costituisce lo strumento tipico dell&#8217;agire per conto altrui e si pone come la figura negoziale pi\u00f9 idonea per realizzare l&#8217;intento delle parti di fare acquistare a un soggetto un bene mediante la provvista di un altro, con l&#8217;impegno ad attenersi poi alle istruzioni da questo impartite ovvero a ritrasferire successivamente la propriet\u00e0 del medesimo bene.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al contrario del preliminare (in cui l&#8217;effetto obbligatorio \u00e8 strumentale all&#8217;effetto reale e lo precede), nel contratto fiduciario l&#8217;effetto reale si produce immediatamente (con l&#8217;acquisto della propriet\u00e0 da parte del fiduciario) e su di esso si innesta l&#8217;effetto obbligatorio (ossia il vincolo del fiduciario alle istruzioni del fiduciante e, in particolare, alla futura esecuzione di un atto traslativo che impedisca il consolidamento di una situazione patrimoniale vantaggiosa per il fiduciario a danno del fiduciante, posto che al pactum fiduciae deve reputarsi estraneo qualsiasi intento liberale del fiduciante e che la posizione di titolarit\u00e0 creata in capo al fiduciario si rivela soltanto provvisoria e strumentale al successivo ritrasferimento).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per quanto, peraltro, l&#8217;accordo fiduciario non debba essere concluso per iscritto a pena di nullit\u00e0, \u00e8 evidente che la sua documentazione (al limite, anche per il tramite di dichiarazioni ricognitive unilaterali) risulta comunque consigliabile, onde evitare che, a fronte del rifiuto del fiduciario di ottemperare all&#8217;impegno assunto, il fiduciante si trovi nella pratica impossibilit\u00e0 di provarne l&#8217;esistenza e il contenuto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte: ilsocietario.it<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cass. 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