{"id":1181,"date":"2020-11-11T08:59:28","date_gmt":"2020-11-11T07:59:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/?p=1181"},"modified":"2020-11-11T09:00:06","modified_gmt":"2020-11-11T08:00:06","slug":"le-assemblee-condominiali-si-svolgono-in-remoto-o-in-presenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/le-assemblee-condominiali-si-svolgono-in-remoto-o-in-presenza\/","title":{"rendered":"Le assemblee condominiali si svolgono in remoto o in presenza?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il DPCM 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell\u2019emergenza Covid-19, in vigore fino al 13 novembre 2020, ha disposto: \u201cSono sospese tutte le attivit\u00e0 convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalit\u00e0 a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell\u2019ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalit\u00e0 a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; \u00e8 fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalit\u00e0 a distanza\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In merito allo svolgimento delle<strong> assemblee condominiali<\/strong> online o in via telematica, l\u2019art. 63 della Legge n. 126\/2020 (intitolato: \u201cSemplificazione procedimenti assemblee condominiali\u201d) prevede che \u201cle deliberazioni dell\u2019assemblea del condominio aventi per oggetto l\u2019approvazione degli interventi di cui al presente articolo (e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonch\u00e9 l\u2019adesione all\u2019opzione per la cessione o per lo sconto di cui all\u2019articolo 121,) sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell\u2019edificio\u201d. Lo stesso articolo, alla lett. b, prosegue prevedendo: \u201canche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all\u2019assemblea pu\u00f2 avvenire in modalit\u00e0 di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, \u00e8 trasmesso all\u2019amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalit\u00e0 previste per la convocazione\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In altre parole, nel caso non sia previsto dal regolamento condominiale, le <strong>assemblee condominiali si possono svolgere in modalit\u00e0 di videoconferenza <\/strong>ma solo <strong>con il consenso unanime di tutti i condomini<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019amministratore per poter svolgere l\u2019assemblea in videoconferenza dovr\u00e0 raccogliere il consenso unanime dei partecipanti al condominio: infatti, solo il condomino \u00e8 legittimato ad impugnare il deliberato assembleare. Richiedere il suo preventivo assenso, rende di fatto, \u201cblindata\u201d l\u2019assemblea cos\u00ec svolta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diversamente, le assemblee in presenza sono sospese fino al 13 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dopo il 13 novembre (salvo proroghe) sar\u00e0 possibile quindi svolgere assemblee in presenza, ma sempre nel rispetto delle indicazioni in merito alla distanza interpersonale, ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine obbligatorie) e alla sanificazione degli ambienti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sul punto, si ricorda che il locale ove si svolgeranno le assemblee dovranno avere una superficie pari a mq 7 per persona: il partecipante deve considerarsi allocato in un cerchio ideale di 1 mt. di diametro, ove pu\u00f2 muoversi liberamente, senza sconfinare. Da questo cerchio virtuale dovr\u00e0 essere osservata la distanza di 1 mt. per 360\u00b0. L\u2019ipotetico cerchio, quindi, per rispetto della distanza di sicurezza, sar\u00e0 quello con un raggio di mt. 1,5 che porta ad una superficie pari a 1,5 2 x p = 7,06 mq., approssimato a mq. 7 per ciascun partecipante).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Differimento dei termini.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ricordiamo che l\u2019art. 1130 c.c. impone all\u2019amministratore di convocare l\u2019assemblea per l\u2019approvazione del rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019art. 63 bis della Legge n. 126\/2020 prevede: \u201c1. Il termine di cui al numero 10) dell\u2019articolo 1130 del codice civile \u00e8 sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 (al momento, quindi, fino al gennaio 2021). 2. E\u2019 rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all\u2019articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell\u2019interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In altre parole, il termine previsto dal citato art. 1130 c.c. si deve intendere interrotto, per cause non imputabili alla volont\u00e0 dell\u2019amministratore e, pertanto, idonee a sospendere la decorrenza di detto termine. Terminato il periodo di emergenza, i 180 giorni, al momento interrotti e sospesi, riprenderanno a decorrere come previsto dalla norma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il DPCM 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell\u2019emergenza Covid-19, in vigore fino al 13 novembre 2020, ha disposto: \u201cSono sospese tutte le attivit\u00e0 convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalit\u00e0 a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel&hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"><a href=\"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/le-assemblee-condominiali-si-svolgono-in-remoto-o-in-presenza\/\">Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,14,5],"tags":[],"class_list":["post-1181","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria","category-covid-19","category-diritto-condominiale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1181","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1181"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1181\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1182,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1181\/revisions\/1182"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1181"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1181"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1181"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}