{"id":302,"date":"2017-03-21T08:37:57","date_gmt":"2017-03-21T07:37:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/?p=302"},"modified":"2019-12-02T19:24:00","modified_gmt":"2019-12-02T18:24:00","slug":"lamministratore-condominiale-non-tiene-correttamente-la-contabilita-niente-compenso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/lamministratore-condominiale-non-tiene-correttamente-la-contabilita-niente-compenso\/","title":{"rendered":"L\u2019amministratore condominiale non tiene correttamente la contabilit\u00e0? Niente compenso."},"content":{"rendered":"<p>Cassazione civile, 14 febbraio 2017, n.3892, sez. II<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;amministratore deve, anche nel suo stesso interesse, provvedere alla corretta tenuta della contabilit\u00e0 condominiale. La causa veniva promossa da un amministratore di condominio, il quale si vedeva respingere le proprie domande di pagamento avanzate verso lo stabile amministrato in precedenza, sia in primo grado che in appello. I giudici della Corte d\u2019appello di Roma, in particolare, respingevano le richieste del professionista rilevando come \u201cdalla espletata CTU era risultata la mancanza di un giornale di contabilit\u00e0 che avesse registrato cronologicamente le operazioni riguardanti il condominio, consentendo in modo puntuale la verifica dei documenti giustificativi, onde non era possibile ricostruire l&#8217;andamento delle uscite e dei pagamenti effettuati, per fatto imputabile all&#8217;amministratore, tra cui i doveri rientrava quello di corretta tenuta della contabilit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;amministratore proponeva quindi ricorso in Cassazione sostenendo che, a fronte della prova da lui fornita del proprio credito, il condominio non aveva adempiuto all\u2019onere di provare il fatto estintivo della pretesa creditoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Cassazione, nel respingere ancora una volta le richieste del professionista, rilevava come fosse condivisibile &#8211; e comunque non sindacabile dal giudice della legittimit\u00e0 &#8211; la valutazione della Corte di appello relativa al mancato raggiungimento della piena prova del credito relativo al compenso reclamato dall&#8217;amministratore, il quale dal canto suo deve fornirla attraverso la corretta tenuta della contabilit\u00e0 condominiale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare gli Ermellini rilevavano come non fosse controversa nel caso di specie la mancanza di una contabilit\u00e0 regolare che registrasse cronologicamente le operazioni riguardanti la vita del condominio. In alcuno degli anni in contestazione non risultava infatti essere mai stata adottata \u00a0la delibera di approvazione del rendiconto dell&#8217;amministratore da parte dell&#8217;assemblea dei condomini ex art. 1130 c.c..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per avvalorare la propria decisione, la Corte ricorda ancora come l&#8217;amministratore di condominio sia legato allo stabile da un mandato oneroso, che prevede appunto che il mandatario debba presentare necessariamente al mandante, per avere diritto al compenso ed al rimborso delle spese anticipate, il rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I principi fissati dalla presente decisione della Cassazione sono pertanto chiarissimi: l&#8217;amministratore ha il preciso dovere di rendere, attraverso una puntuale tenuta della contabilit\u00e0 condominiale, intellegibili ai cond\u00f2mini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tenuta della contabilit\u00e0, osserva ancora la Suprema Corte, deve essere tra l&#8217;altro tale da permettere (ai cond\u00f2mini anzitutto) \u201cdi stabilire se l&#8217;operato di chi rende il conto sia uniformato a criteri di buona amministrazione\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;amministratore che non abbia eseguito correttamente tale adempimento relativo alla tenuta condominiale, pertanto, secondo la cassazione non sar\u00e0 in grado di provare adeguatamente in giudizio l&#8217;entit\u00e0 del proprio compenso al quale pertanto dovr\u00e0 necessariamente rinunciare.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La contabilit\u00e0 presentata dall&#8217;amministratore del condominio, sebbene non debba essere redatta con forme rigorose, deve \u2013 quantomeno \u2013 \u201cessere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, e cio\u00e8 tale da fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi dell&#8217;entit\u00e0 e causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalit\u00e0 con cui l&#8217;incarico \u00e8 stato eseguito, nonch\u00e9 di stabilire se l&#8217;operato di chi rende il conto sia uniformato a criteri di buona amministrazione\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In assenza di un tale adempimento (tenuta puntuale della contabilit\u00e0), quindi, \u201cil credito dell&#8217;amministratore non pu\u00f2 ritenersi provato\u201d.<\/p>\n<p><em>Avv. St. Marco Domenico Luongo<br \/>\n<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cassazione civile, 14 febbraio 2017, n.3892, sez. II L&#8217;amministratore deve, anche nel suo stesso interesse, provvedere alla corretta tenuta della contabilit\u00e0 condominiale. 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