{"id":334,"date":"2017-04-19T12:31:10","date_gmt":"2017-04-19T10:31:10","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/?p=334"},"modified":"2017-04-19T12:31:10","modified_gmt":"2017-04-19T10:31:10","slug":"le-obbligazioni-condominiali-non-sono-solidali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/le-obbligazioni-condominiali-non-sono-solidali\/","title":{"rendered":"Le obbligazioni condominiali non sono solidali"},"content":{"rendered":"<p><em>Cassazione civile, sez. II, Sentenza n.199 del 09 gennaio 2017<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Prima di esaminare questa recente e interessante sentenza, facciamo un passo indietro per ricordare, in breve, la differenza tra obbligazione parziaria e obbligazione solidale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una obbligazione si definisce \u201c<em>solidale<\/em>\u201d o \u201c<em>in solido<\/em>\u201d quando pi\u00f9 debitori sono tutti obbligati per la medesima prestazione; ciascuno di essi pu\u00f2 essere costretto all\u2019adempimento per la totalit\u00e0 e l\u2019adempimento da parte di uno libera gli altri oppure, quando tra pi\u00f9 creditori ciascuno ha diritto di chiedere l\u2019adempimento dell\u2019intera obbligazione, l\u2019adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. Una\u00a0 obbligazione \u201c<em>parziaria<\/em>\u201d , invece, si ha quando ciascun debitore \u00e8 tenuto ad eseguire solo la propria prestazione (parziariet\u00e0 passiva) ovvero ciascun creditore pu\u00f2 esigere solo la parte di prestazione cui ha diritto (parziariet\u00e0 attiva).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione, con sentenza n. 199\/2017 depositata il 9 gennaio, ha osservato che le obbligazioni condominiali, in quanto pecuniarie e come tali naturalmente divisibili ex parte debitoris, difettano del requisito dell\u2019unicit\u00e0 della prestazione. Per tale ragione, in assenza di una disposizione normativa diversa, tali obbligazioni non sono soggette al regime della solidariet\u00e0, bens\u00ec a quello della parziariet\u00e0. Il principio generale di solidariet\u00e0 espresso dall\u2019art. 1292 c.c., pertanto, si applica in caso di obbligazioni per loro natura indivisibili. Se la prestazione \u00e8 divisibile, la solidariet\u00e0 deve essere prescritta da una apposita disposizione normativa, senza la quale il regime della parziariet\u00e0 prende il sopravvento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, la proprietaria di un appartamento sito in un condominio di Napoli, che chiameremo per comodit\u00e0 \u201cSempronia\u201d, otteneva dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini proprietari \u201cTizio e Caio\u201d dell&#8217;appartamento sottostante al proprio al fine di ottenere il pagamento della loro quota di competenza, che la ricorrente Sempronia aveva saldato per l&#8217;intero all&#8217;impresa edile incaricata di eseguire alcune opere di ripristino del terrazzo danneggiato da infiltrazioni di acqua piovana. L&#8217;impresa incaricata infatti, in assenza di pagamento da parte del condominio, aveva richiesto il pagamento dell&#8217;intero corrispettivo a Sempronia, la quale aveva puntualmente provveduto al saldo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tizio e Caio si opponevano a detto decreto ed il Giudice di Pace di Napoli, a definizione del giudizio di opposizione, revocava l\u2019ingiunzione rilevando che il riparto delle spese non fosse mai stato ratificato dall&#8217;assemblea condominiale. Sempronia proponeva quindi appello avverso la revoca del decreto presso il Tribunale di Napoli, che per\u00f2 confermava la sentenza di revoca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A sostegno della propria decisione i Giudici del Tribunale di Napoli rilevavano, seppure con motivazioni diverse da quella esposte dal Giudice di Pace, che nel caso in esame non si potesse applicare l&#8217;art. 1110 c.c. n\u00e9 tantomeno l&#8217;art. 1134 c.c., in quanto i lavori per la riparazione del terrazzo, da effettuarsi con urgenza, erano stati commissionati all&#8217;impresa edile dal condominio in persona dell&#8217;amministratore, il quale aveva peraltro anche designato il tecnico che avrebbe dovuto presentare la D.I.A. La ricorrente Sempronia in via monitoria, nell&#8217;inerzia del condominio, non aveva appaltato i lavori, limitandosi al pagamento in favore dell&#8217;impresa creditrice dell&#8217;intero importo da questa preteso, per poi agire in via di regresso nei confronti dei condebitori condomini che non le avevano versato la rispettiva quota di spettanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo il Tribunale, quindi, nella fattispecie vi era solo margine &#8211; eventualmente &#8211; per una azione di ripetizione nei confronti dell&#8217;impresa ex art. 2036 c.c., oppure per una azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dei condomini.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione, confermando la sentenza del Tribunale di Napoli, ha chiarito la natura parziaria delle obbligazioni pecuniarie condominiali, stabilendo che la natura pecuniaria delle obbligazioni condominiali non le rende assoggettabili al regime della solidariet\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In mancanza, quindi, di una norma specifica che stabilisca il principio della solidariet\u00e0, la Cassazione ha stabilito che la responsabilit\u00e0 per il corrispettivo contrattuale preteso dall&#8217;impresa appaltatrice, incombente sul condomino titolare dell&#8217;uso esclusivo del lastrico e sugli altri condomini per la parte di edificio cui il lastrico serve da copertura, \u00e8 retta dal criterio della parziariet\u00e0, per cui le obbligazioni assunte nell&#8217;interesse del condominio si imputano ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall&#8217;art. 1126 c.c., essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese.<\/p>\n<p><em>Avv. St. Marco Domenico Luongo<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cassazione civile, sez. II, Sentenza n.199 del 09 gennaio 2017 Prima di esaminare questa recente e interessante sentenza, facciamo un passo indietro per ricordare, in breve, la differenza tra obbligazione parziaria e obbligazione solidale. 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