{"id":485,"date":"2017-10-31T11:52:08","date_gmt":"2017-10-31T10:52:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/?p=485"},"modified":"2017-10-31T11:52:08","modified_gmt":"2017-10-31T10:52:08","slug":"licenziamento-inviato-tramite-whatsapp-levoluzione-del-rapporto-tra-nuove-tecnologie-e-gestione-del-lavoro-dipendente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/licenziamento-inviato-tramite-whatsapp-levoluzione-del-rapporto-tra-nuove-tecnologie-e-gestione-del-lavoro-dipendente\/","title":{"rendered":"Licenziamento inviato tramite Whatsapp: l&#8217;evoluzione del rapporto tra nuove tecnologie e gestione del lavoro dipendente."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il recesso comunicato dal datore di lavoro tramite <em>Whatsapp<\/em> rispetta i requisiti essenziali di un atto di licenziamento intimato per iscritto?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In un caso recente il giudice del Tribunale di Catania, con sentenza del 27 giugno 2017, ha dichiarato che il licenziamento tramite <em>Whatsapp<\/em> costituiva un valido atto di recesso poich\u00e9 la volont\u00e0 del datore di lavoro di recedere dal rapporto era stata comunicata per iscritto ed in maniera inequivoca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla base dei principi generali richiesti dalla legge per la validit\u00e0 dell\u2019atto di licenziamento (manifestazione della chiara volont\u00e0 di licenziare; incorporazione in un atto scritto; consegna dell\u2019atto al lavoratore) ci si chiede quindi se il licenziamento, in generale, possa essere validamente intimato anche con modalit\u00e0 diverse dalla consegna (a mano o per posta) di un atto cartaceo sottoscritto dal datore di lavoro, ad esempio tramite <em>Whatsapp.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La risposta alla domanda parrebbe quindi positiva, a patto che il messaggio rispetti i requisiti essenziali di un licenziamento intimato per iscritto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Modalit\u00e0 di comunicazione: ieri, oggi e domani.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per quanto riguarda il \u201cveicolo tecnico\u201d volta per volta impiegato per la consegna dell\u2019atto di licenziamento, la giurisprudenza di legittimit\u00e0 ha ritenuto che il licenziamento possa essere validamente intimato persino a mezzo telegramma (Cass. sez. lav., 26 luglio 1996, n. 6749).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con i notevoli progressi tecnologici che hanno consentito di fornire prova della positiva ricezione di un documento (si pensi alla prova della positiva ricezione di un documento inviato a mezzo <em>telefax<\/em>), la giurisprudenza di merito, dopo iniziali diffidenze, ha ritenuto pienamente valido il licenziamento fatto con analoghe modalit\u00e0. Ci\u00f2 vale anche per i c.d. \u201csms\u201d (acronimo di <em>Short Message Service<\/em>) od analoghe applicazioni, come <em>Whatsapp<\/em>. Il licenziamento intimato tramite <em>sms<\/em>, infatti, \u00e8 del tutto analogo a quello intimato tramite <em>telefax<\/em> e, come tale, valido per il solo fatto di rispettare il requisito della forma scritta (Trib. Torino, 23 luglio 2014).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alcuni giudici hanno precisato che la legittimit\u00e0 del licenziamento intimato tramite <em>sms<\/em> deve essere valutata in concreto ed avendo riguardo non tanto alla forma scritta, quanto al fatto che quel messaggio provenga effettivamente dal datore di lavoro e presenti obiettive caratteristiche di qualit\u00e0, sicurezza, integrit\u00e0 ed immodificabilit\u00e0 (App. Firenze, 5 luglio 2016, n. 629, richiamando l\u2019art. 20, comma 1-bis, D.Lgs. n. 82\/2005). Ne deriva, pertanto, che il licenziamento intimato tramite sms sar\u00e0 pienamente valido ed efficace ogniqualvolta il lavoratore\/destinatario non abbia contestato che il messaggio non fosse integro, completo ed adeguatamente leggibile, o che non desse certezza di provenire dal datore di lavoro\/mittente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Poich\u00e9 <em>l\u2019sms<\/em> rappresenta un testo elettronico associato ad un dato elettronico (il numero di telefono), la provenienza del messaggio sar\u00e0 accertabile sulla base del semplice accesso alla rete e dell\u2019invio del messaggio, posto che entrambe le funzioni presuppongono la materiale disponibilit\u00e0 di un dispositivo autenticante (ovvero, la scheda SIM inserita nel telefono) da cui \u00e8 poi possibile risalire, con certezza, al mittente (Trib. Genova, 5 aprile 2016, n. 223). Da notare che i requisiti tecnici tipici dell<em>\u2019sms<\/em> (testo elettronico; accesso alla rete telefonica; materiale disponibilit\u00e0 di SIM) sono rinvenibili anche nella nota applicazione <em>Whatsapp<\/em> (che peraltro recupera le chat inviate e ricevute utilizzando backup associati al numero telefonico).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il provvedimento del giudice catanese ha quindi risolto la questione circa l\u2019efficacia del licenziamento intimato a mezzo <em>Whatsapp<\/em> facendo corretta applicazione dei suesposti principi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce di ci\u00f2, si confida che l\u2019utilizzo dei moderni software di messaggistica, sia per costituire che per concludere rapporti di lavoro, possa superare quella diffidenza tuttora riscontrabile in numerose realt\u00e0 imprenditoriali e rivelarsi, cos\u00ec, un agile strumento di gestione (e risoluzione) dei rapporti di lavoro (Circolare INL n. 1\/2016).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pare quindi che i moderni software di messaggistica possano rivelarsi efficienti strumenti di gestione di tutti quei rapporti di lavoro resi in modalit\u00e0 \u201c<em>Smart<\/em>\u201d, in contesti extra aziendali e senza postazione fissa, in cui l\u2019immediatezza e praticit\u00e0 della comunicazione telematica sono componenti essenziali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene da pensare che nei prossimi anni le \u201cvirgolette blu\u201d di <em>Whatsapp<\/em> potrebbero venir considerate come conferma di lettura da parte del lavoratore per le comunicazioni agli \u201c<em>Smart<\/em> <em>Workers<\/em>\u201d, tuttora regolamentate dall\u2019art. 18 e ss., L. n. 81\/2017). Di sicuro occorrer\u00e0 adeguare la normativa al progresso tecnologico, ormai inarrestabile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il recesso comunicato dal datore di lavoro tramite Whatsapp rispetta i requisiti essenziali di un atto di licenziamento intimato per iscritto? 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