{"id":781,"date":"2018-06-07T11:39:13","date_gmt":"2018-06-07T09:39:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/?p=781"},"modified":"2018-06-07T11:39:13","modified_gmt":"2018-06-07T09:39:13","slug":"insubordinazione-e-non-licenziamento-per-il-lavoratore-che-rifiuta-mansioni-diverse","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/insubordinazione-e-non-licenziamento-per-il-lavoratore-che-rifiuta-mansioni-diverse\/","title":{"rendered":"Insubordinazione e non licenziamento per il lavoratore che rifiuta mansioni diverse."},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Con la sentenza n. 14391\/18, depositata il 5 giugno la Suprema Corte ha confermato l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento intimato ad un lavoratore che, prima di conoscere la decisione del datore di lavoro circa l\u2019assegnazione delle mansioni, aveva dichiarato di non essere disponibile allo svolgimento di attivit\u00e0 diverse da quelle svolte fino a quel momento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>I fatti.<\/em><\/strong> Un lavoratore che era stato licenziato dalla societ\u00e0 datrice di lavoro per grave insubordinazione per essersi rifiutato di svolgere le mansioni di magazziniere ed aveva fatto ricorso al giudice per far accertare l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento intimato. In primo grado il Tribunale respingeva il ricorso, poi la Corte d\u2019Appello di Firenze, in riforma della pronuncia di prime cure, accoglieva il reclamo. I giudici d&#8217;Appello ritenevano che la dichiarazione del lavoratore di non essere disponibile allo svolgimento di attivit\u00e0 diverse da quelle fino a quel momento svolte (inserimento di dati in un sistema informativo) non poteva essere considerata come giusta causa o giustificato motivo di recesso essendo avvenuta prima che il datore di lavoro individuasse le diverse mansioni esigibili in considerazione del suo stato di salute.<br \/>\nLa societ\u00e0 soccombente ricorreva in Cassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><em>Giusta causa.<\/em><\/strong> In tema di licenziamento, la giurisprudenza ha gi\u00e0 avuto modo di affermare che la giusta causa configura una disposizione ampia ascrivibile alle clausole generali che deve essere poi specificata in sede interpretativa secondo le circostanze concrete. Tali specificazioni hanno natura giuridica e sono dunque deducibili in sede di legittimit\u00e0.<br \/>\nCi\u00f2 posto, la Corte osserva che il ricorso attiene sostanzialmente alla ricostruzione del fatto che costituisce un <em>prius<\/em> rispetto all\u2019applicazione di norme del diritto ed \u00e8 quindi incensurabile in sede di legittimit\u00e0, se non nei limitati del vizio della motivazione <em>ex<\/em> art. 360, n. 5, c.p.c.. La valutazione circa i contenuti delle dichiarazioni del lavoratore e del momento in cui esse sono state manifestate alla controparte, si sottrae dunque al vaglio dei Giudici di Piazza Cavour. La Corte d\u2019appello ha correttamente valorizzato il fatto che il lavoratore avesse agito senza essere a conoscenza della decisione del datore di lavoro, escludendo una gravit\u00e0 della condotta tale da giustificare la sanzione disciplinare del licenziamento.<br \/>\nIn conclusione la Corte rigetta il ricorso.<\/p>\n<p>Fonte: dirittoegiustizia.it<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 14391\/18, depositata il 5 giugno la Suprema Corte ha confermato l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento intimato ad un lavoratore che, prima di conoscere la decisione del datore di lavoro circa l\u2019assegnazione delle mansioni, aveva dichiarato di non essere disponibile allo svolgimento di attivit\u00e0 diverse da quelle svolte fino&hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"><a href=\"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/insubordinazione-e-non-licenziamento-per-il-lavoratore-che-rifiuta-mansioni-diverse\/\">Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-781","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/781","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=781"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/781\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":782,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/781\/revisions\/782"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=781"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=781"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=781"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}