{"id":857,"date":"2018-11-05T11:39:20","date_gmt":"2018-11-05T10:39:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/?p=857"},"modified":"2019-12-02T19:19:29","modified_gmt":"2019-12-02T18:19:29","slug":"licenziamento-obbligo-di-repechage-e-tutela-reintegratoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/licenziamento-obbligo-di-repechage-e-tutela-reintegratoria\/","title":{"rendered":"Licenziamento: obbligo di rep\u00eachage e tutela reintegratoria."},"content":{"rendered":"<p><span class=\"file\">Cass., sez. lav., 22 ottobre 2018, n. 26675<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo i giudici della Cassazione il licenziamento effettuato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo nei confronti di un dipendente, senza averne verificato l&#8217;idoneit\u00e0 ad alternative possibili mansioni compatibilmente con il suo stato di salute, \u00e8 ingiustificato e determina l&#8217;applicazione della tutela reintegratoria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il caso. <\/strong>La Corte d&#8217;appello di Torino aveva dichiarato risolto il rapporto di una lavoratrice, dalla data del suo licenziamento per sopravvenuta inidoneit\u00e0 fisica alle mansioni e aveva condannato il datore di lavoro al pagamento di una indennit\u00e0 risarcitoria pari a venti mensilit\u00e0 dell&#8217;ultima retribuzione globale di fatto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per i giudici di appello infatti il recesso era stato intimato senza aver rispettato l&#8217;obbligo di rep\u00eachage, consistente nella ricerca di soluzioni alternative al licenziamento, compatibili con lo stato di salute, anche eventualmente dequalificanti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per gli stessi tuttavia, la violazione di tale obbligo non aveva configurato una ipotesi di manifesta infondatezza del fatto posto a base del licenziamento tale da comportare l&#8217;applicazione della tutela reintegratoria di cui al comma 4 dell&#8217;art. 18, st. lav.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Obbligo di rep\u00eachage e tutela reintegratoria. <\/strong>La lavoratrice nel ricorso in Cassazione sostiene invece che, ove sussistenti nell&#8217;assetto organizzativo della azienda mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, anche se inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte, il motivo posto a fondamento del licenziamento sia da ritenersi del tutto insussistente, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dell&#8217;art. 18, st. lav.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di cassazione accoglie tale motivo, ponendosi &#8211; ricordano i giudici di legittimit\u00e0 &#8211; nel solco del principio gi\u00e0 affermato dalla stessa secondo cui il comma 7 dell&#8217;art. 18, st. lav., prevede espressamente la reintegrazione per il caso in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento \u201cintimato per motivo oggettivo consistente nell&#8217;inidoneit\u00e0 fisica o psichica del lavoratore senza attribuire al giudice stesso alcuna discrezionalit\u00e0\u201d (v. Cass. 30 novembre 2015, n. 24377).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non sembra pertanto dubbio &#8211; proseguono i giudici della Cassazione &#8211; stante il dato normativo di riferimento, che un licenziamento per motivo oggettivo in violazione dell&#8217;obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute, sia qualificabile come ingiustificato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tale interpretazione appare anche confermata, ricordano, dal principio sancito di recente da Cass. 2 maggio 2018, n. 10435, afferente al licenziamento per motivi economici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infine \u2013 concludono \u2013 la decisione risulta coerente con la tutela riconosciuta a livello europeo e internazionale, anche di rango costituzionale, ai lavoratori disabili (dir. 78\/2000\/CE del 27 novembre 2000 e art. 26, Carta dei diritti fondamentali UE, nonch\u00e9 Convenzione sui diritti del disabile delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006) e con il successivo sviluppo della legislazione in materia di tutele operanti in caso di licenziamenti intimati rispetto a contratti di lavoro stipulati successivamente al 7 marzo 2015 e difformi dal modello legale posto che &#8220;il d.lgs. n. 23 del 2015 ha previsto nell&#8217;ipotesi di difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilit\u00e0 fisica o psichica del lavoratore la tutela reintegratoria piena&#8221;.<\/p>\n<p><em>Fonte: ilgiuslavorista.it<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cass., sez. lav., 22 ottobre 2018, n. 26675 Secondo i giudici della Cassazione il licenziamento effettuato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo nei confronti di un dipendente, senza averne verificato l&#8217;idoneit\u00e0 ad alternative possibili mansioni compatibilmente con il suo stato di salute, \u00e8 ingiustificato e determina l&#8217;applicazione della&hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"><a href=\"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/licenziamento-obbligo-di-repechage-e-tutela-reintegratoria\/\">Read More<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,11],"tags":[],"class_list":["post-857","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria","category-diritto-del-lavoro"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/857","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=857"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/857\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":858,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/857\/revisions\/858"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=857"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=857"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}