{"id":931,"date":"2019-05-13T11:05:29","date_gmt":"2019-05-13T09:05:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/?p=931"},"modified":"2019-12-02T19:17:22","modified_gmt":"2019-12-02T18:17:22","slug":"esclusione-della-personalita-giuridica-del-condominio-e-relativo-potere-di-agire-anche-in-capo-al-singolo-condomino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegaleluongo.com\/wordpress\/esclusione-della-personalita-giuridica-del-condominio-e-relativo-potere-di-agire-anche-in-capo-al-singolo-condomino\/","title":{"rendered":"Esclusione della personalit\u00e0 giuridica del condominio e relativo potere di agire anche in capo al singolo condomino"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il giudizio ha avuto origine nel 2004 dall\u2019azione del condominio volta alla <strong>riduzione in pristino<\/strong> delle opere realizzate dalla cond\u00f2mina Tizia in <strong>violazione del regolamento condominiale<\/strong>. In primo grado, il Tribunale accoglieva le difese del Condominio, condannando la condomina alla riduzione in pristino delle opere. In secondo grado, la Corte d\u2019appello, accoglieva il ricorso sul punto della riduzione in pristino; tuttavia, in tale giudizio era stara riconosciuta una <strong>soccombenza reciproca<\/strong>: i Giudici, infatti, negavano anche la correttezza del distacco dall\u2019impianto di riscaldamento centralizzato della condomina, ma accoglievano il suo appello quanto al difetto di prova di un aggravamento della servit\u00f9 conseguente allo spostamento all\u2019interno dell\u2019appartamento della scala di accesso al quinto piano. Stante la parziale soccombenza, la condomina decideva di ricorrere in Cassazione al fine di ottenere la riforma della decisione d\u2019appello. Avverso detta iniziativa processuale, resisteva il condominio che, pur contestando il contenuto del ricorso di Tizia, non aveva impugnato i capi della sentenza di appello ove era risultato soccombente. Proprio su tale ultimo aspetto, Caia, altra condomina, <strong>proponeva ricorso incidentale avverso i capi della sentenza di appello in cui il Condominio era risultato soccombente<\/strong> (ossia la compensazione delle spese di appello).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A causa della complessit\u00e0 della vicenda, con <strong>ordinanza interlocutoria n. 27101 del 2017<\/strong>, la questione \u00e8 stata rimessa all&#8217;esame delle Sezioni Unite per un chiarimento concernente la legittimazione processuale del singolo condomino (non costituitosi autonomamente) ad impugnare la sentenza di primo o di secondo grado resa nei confronti del condominio, anche alla luce del principio sancito da SS.UU. n. 19663 del 2014, secondo cui il singolo condomino deve essere considerato parte solo se intervenga nel processo, e non, invece, gi\u00e0 qualora sia rappresentato dall&#8217;amministratore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel giudizio di legittimit\u00e0, la S.C. a Sezioni Unite ha evidenziato che <strong>non pu\u00f2 negarsi la legittimazione alternativa individuale al singolo condomino quando si sia in presenza di cause introdotte da un condominio o da un terzo che incidano sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune<\/strong>. Per meglio dire, in relazione al peculiare atteggiarsi dei rapporti condominiali, che, essendo oggetto del ricorso incidentale un diritto afferente alla sfera di ogni singolo cond\u00f2mino, ciascuno di essi pu\u00f2 autonomamente far valere la situazione giuridica vantata. A tal fine pu\u00f2 avvalersi personalmente dei mezzi d&#8217;impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, inserendosi nel processo, delimitato quanto all&#8217;oggetto dall&#8217;evoluzione maturata, cio\u00e8 nello stato in cui vi interviene, ma con intatta la facolt\u00e0 di spiegare il mezzo di impugnazione. Al controricorso individuale pu\u00f2 dunque accedere il ricorso incidentale che, nei limiti della materia del contendere incorniciata in fase di merito, risponda alla autonoma facolt\u00e0 azionata, <strong>senza risentire dell&#8217;analoga difesa gi\u00e0 svolta dal condominio e dunque dei limiti ventilati dall&#8217;ordinanza<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2019, n. 10934<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Fonte: condominioelocazione.it <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il giudizio ha avuto origine nel 2004 dall\u2019azione del condominio volta alla riduzione in pristino delle opere realizzate dalla cond\u00f2mina Tizia in violazione del regolamento condominiale. In primo grado, il Tribunale accoglieva le difese del Condominio, condannando la condomina alla riduzione in pristino delle opere. 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