Reintegra in caso di licenziamento disciplinare senza preventiva contestazione

Il caso.

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio la società datrice di lavoro, per sentir dichiarare la nullità e/o l’illegittimità del licenziamento per mancanza di preventiva contestazione disciplinare e per sentir condannare la convenuta, di conseguenza, a reintegrarlo nel posto di lavoro ai sensi del comma 4 dell’art. 18, st. lav.; in subordine, per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento per carenza di giusta causa, e per sentir condannare la convenuta alle tutele di cui al comma 5 dell’art. 18, st. lav.

La tutela reintegratoria nel caso di licenziamento disciplinare in assenza di preventiva contestazione.

In tema di licenziamento disciplinare intimato senza preventiva contestazione scritta, la Suprema Corte ha affermato che “il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell’art. 18, l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012”, precisando che l’art. 18, l. n. 300 del 1970, come modificato dal comma 42 dell’art. 1, l. n. 92 del 2012, distingue il fatto materiale dalla sua qualificazione in termini di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, riconoscendo la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licenziamento, sicché ogni valutazione che attenga al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta contestata non è idonea a determinare la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

La tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per il fatto sussistente ma non illecito.

L’insussistenza del fatto contestato, di cui all’art. 18, st. lav., come modificato dal comma 42 dell’art. 1, l. n. 92 del 2012, comprende l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, sicché in tale ipotesi si applica la tutela reintegratoria, senza che rilevi la diversa questione della proporzionalità tra sanzione espulsiva e fatto di modesta illiceità.

La tutela obbligatoria nel caso di licenziamento per il fatto più o meno grave che implica un  giudizio di proporzionalità.

Riprendendo tali principi la Suprema Corte ha quindi affermato che l’assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all’ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell’insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l’applicazione della tutela cd. reale.

Il Tribunale di Bari accoglieil ricorso e annulla il licenziamento intimato al ricorrente e ordina di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro.

Fonte: ilgiuslavorista.it