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Trust e meritevolezza.

Spesso ci si chiede cosa significa “meritevolezza” del Trust.

Un Trust è meritevole se nasce dalla volontà di prestare una tutela economica o di assistenza a uno o più beneficiari.

Istituire un Trust è come costruire una fortezza, dentro la quale si può tenere al sicuro ciò che ci sta più a cuore; una casa, un terreno, un’automobile, i preziosi di famiglia, ricordi di una vita ecc.  Una fortezza, per resistere al tempo e agli eventuali attacchi, deve necessariamente essere costruita su solide basi, una delle quali è rappresentata appunto dalla meritevolezza.

La meritevolezza è quell’insieme di valori essenziali che devono esistere prima del Trust poiché ne sono il presupposto.

Ad esempio, se il sig. Mario Rossi, collezionista d’arte e padre di due figli minori, istituisce un Trust per preservare la sua collezione di quadri in modo che aumenti valore nel tempo nell’interesse dei suoi stessi figli, che sono i beneficiari, questo Trust è sicuramente meritevole.

Due casi recenti.

1) Non meritevole il Trust istituito dai fideiussori successivamente al rilascio della garanzia, che viene revocato.

Corte d’Appello di Brescia del 1 dicembre 2017: il Trust familiare è revocabile ex art. 2901 cod. civ. se posto in essere dai disponenti, fideiussori di una società nei confronti di una banca creditrice che aveva fatto domanda di revocatoria, in epoca successiva al rilascio della fideiussione. I disponenti avevano istituito il Trust dopo aver rilasciato la garanzia fideiussoria (scatta quindi la presunzione della volontà di sottrarre il patrimonio ai creditori in violazione del principio generale di responsabilità patrimoniale espresso dall’art. 2740 c.c.) e – come se non bastasse – non si erano preoccupati di mantenere fuori dal Trust una parte di patrimonio che fosse comunque idoneo a soddisfare i creditori. I giudici d’appello hanno ritenuto corretta la domanda revocatoria della banca che aveva investito l’atto contenente sia l’istituzione del trust che il conferimento dei beni.

2) Meritevole il Trust familiare istituito anteriormente al concordato preventivo, che non può essere revocato se il creditore agisce dopo l’omologa.

Corte d’Appello di Napoli il 14 novembre 2017: inammissibile l’azione revocatoria avverso il conferimento in Trust che un socio illimitatamente responsabile di una s.n.c. aveva posto in essere in epoca anteriore alla richiesta di ammissione della stessa società a concordato preventivo, e ciò in quanto il creditore aveva agito successivamente all’omologa del concordato.

5 LUOGHI COMUNI SUL TRUST

Capita talvolta di ricevere in studio clienti con proposte bizzarre come “sono pieno di debiti e voglio proteggere la casa, l’auto, l’appartamento al mare..”, oppure “mi hanno detto (??) che con il Trust posso escludere mia moglie dall’eredità..” ecc.

Queste convinzioni sono indice di grande confusione e fanno credere (erroneamente) di poter utilizzare un meraviglioso strumento quale è il Trust per motivazioni non conformi a quelle per le quali questo istituto è stato creato.

Facciamo un po’ di chiarezza; con questo articolo si vogliono sfatare 5 luoghi comuni che riguardano il Trust.

Iniziamo con una breve descrizione preliminare dell’istituto del Trust: un soggetto (disponente o settlor) che desidera organizzare il proprio patrimonio, lo affida ad altro soggetto (trustee), che potremmo definire l’amministratore fiduciario del patrimonio, con il compito di amministrarlo, gestirlo e preservarlo nel migliore dei modi affinché arrivi intatto (e magari incrementato) ai beneficiari, ad esempio i nipotini, o un figlio disabile, un compagno convivente o addirittura ai discendenti non ancora nati.

Luogo comune n. 1: “con il Trust si perde totalmente il controllo sui beni conferiti”

Il disponente può supervisionare le attività di amministrazione dei beni, ad esempio dando pareri più o meno vincolanti, sempre che non invada la sfera di azione del trustee che amministra il patrimonio ed è l’unico responsabile di tale attività. Il disponente può anche revocare il trustee nel caso in cui quest’ultimo non svolga bene i propri compiti.

Luogo comune n. 2: “il Trust serve soltanto a chi possiede grandi patrimoni”

Anche patrimoni di modesta entità possono trarre enormi benefici dal Trust, si pensi al nonno proprietario di un unico piccolo immobile che desidera destinare al nipotino per garantirgli una piccola casa di proprietà.

Luogo comune n. 3: “istituire un Trust è molto costoso”

Il costo per l’istituzione di un atto di Trust dipende da molti fattori e coinvolge più professionisti per periodi medio lunghi e quindi è superiore rispetto ad un qualsiasi contratto tipico. Tuttavia non è eccessivamente oneroso, soprattutto nell’ambito di una valutazione globale dei costi rispetto ai benefici. Non è certamente facile per il professionista far comprendere al cliente quali siano i vantaggi del Trust dal punto di vista dei costi, ma si può dire che la convenienza emerge sicuramente nel medio e lungo periodo. Inoltre vi sono anche interessanti agevolazioni fiscali.

Luogo comune n. 4: “tutti i Trust vengono revocati”

Si legge sui quotidiani finanziari di alcuni Trust revocati dai giudici; spesso si tratta di Trust in frode ai creditori privi del requisito fondamentale della meritevolezza. In tutto ciò si dimentica, invece, che moltissimi altri Trust istituiti per finalità meritevoli non vengono revocati né sono revocabili.

Luogo comune n. 5: “il fondo patrimoniale è simile al Trust”

Sono due istituti profondamente diversi. Il fondo patrimoniale termina quando viene meno il vincolo coniugale mentre il Trust è molto più flessibile e rimane assolutamente slegato nel suo periodo di durata dalle vicende coniugali. Anzi, con il Trust si può persino regolamentare l’ipotesi del venir meno della famiglia per le cui esigenze era stato creato, a questo punto individuando i beneficiari finali.

Avv. Marco Domenico Luongo   © Copyright – Tutti i diritti di pubblicazione e riproduzione riservati