diritto bancario

L’usurarietà degli interessi moratori non si comunica agli interessi corrispettivi inferiori al tasso soglia usura

Cass. Civ. – Sez. III – 13 settembre 2019, Sentenza n. 22890.

Secondo la Suprema Corte l’usurarietà degli interessi moratori non si comunica agli interessi corrispettivi inferiori al tasso soglia usura.

Nel contenzioso bancario, l’asserita usurarietà del tasso di interesse moratorio (anche se mai applicato) è spesso preordinata ad ottenere la gratuità dell’intero contratto di finanziamento e dunque la non debenza anche degli interessi corrispettivi non usurari, sul presupposto che “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 1815, comma 2, c.c.).

Ci si chiede quindi se la eventuale pattuizione di interessi moratori usurari travolga anche la convenzione relativa agli interessi corrispettivi pattuiti nel rispetto del tasso soglia usura.

La giurisprudenza

In riferimento agli effetti del superamento del tasso-soglia da parte degli interessi moratori (singolarmente considerati e non sommati con quelli corrispettivi), si registrano conclusioni non univoche da parte della giurisprudenza di merito.

Secondo un primo orientamento (App. Venezia 18.2.2013; Trib. Pavia 10.12.2014; Trib. Torino 20.6.2015, 27.4.2016, 17.11.2016; Trib. Bari 18.10.2016 e 24.10.2017; Trib. Viterbo 5.1.2016; Trib. Chieti 27.2.2017; Trib. Como 13.7.2017; Trib. Viterbo 14.6.2017; Trib. Ravenna 17.7.2017; Trib. Benevento 16.7.2017; Trib. Bari 11.1.2018, 2.2.2018, 17.3.2018; App. Bari 4.6.2018; Trib. Ferrara 20.4.2018; Trib. Prato 2.8.2018), l’art. 1815, comma 2, c.c. (« se sono convenuti tassi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ») esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie, la cui ratio è quella di colpire la condotta del mutuante che approfitta della posizione dominante per imporre un regolamento degli interessi, anche soltanto a titolo di interessi di mora, contra legem e che per ciò solo, oltre alla sanzione penale, non è più meritevole, sul piano civile, di percepire alcuna somma a titolo d’interessi (App. Venezia 18.2.2013).

Nel caso di superamento ab origine del tasso soglia d’usura anche soltanto degli interessi di mora, nessuna somma è dunque dovuta a titolo di interessi corrispettivi (anche se inferiori alla soglia d’usura) e moratori, ed il mutuatario avrà diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi: dunque conversione forzosa del mutuo usurario da oneroso a gratuito in forza della estensibilità del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo.

Altra (prevalente) parte della giurisprudenza di merito afferma, viceversa, che ove il tasso di mora risultasse pattuito in termini da superare il tasso-soglia rilevato all’epoca della stipulazione del contratto (usura originaria), la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815, comma 2, c.c., con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso-soglia) (Trib. Milano 28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016; Trib. Lecce 25.9.2015; Trib. Reggio Emilia 25.2.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Ferrara 16.12.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Bologna 24.2.2016 e 6.12.2016; Trib. Ivrea 26.2.2016; App. Milano 11.5.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Udine 14.11.2017; Trib. Chieti 3.10.2017; Trib. Salerno 19.10.2017; Trib. Torino 14.6.2017; Trib. Verona 11.12.2017; Trib. Ferrara 7.3.2018; Trib. Treviso 24.1.2018; Trib. Verona 5.4.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21.5.2018; Trib. Brescia 21.12.2017 e 19.4.2018; Trib. Treviso 22.3.2018 e 9.4.2018; App. Bologna 21.5.2018; Trib. Milano 8.2.2019; Trib. Bologna 6.3.2019; Trib. Milano 9.4.2019).

Questo approccio esegetico è rispettoso del differente inquadramento giuridico degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, avendo essi autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano, infatti, il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata del danno da ritardo nell’adempimento. Da tale distinzione ontologica e funzionale, discende la necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o meglio, di riconoscere che l’unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ed applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l’uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l’altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario (evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti).

Da ciò discende che l’eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto. Se dunque gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione posta dal combinato disposto dagli artt. 1815, comma 2, e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari.

Avvalora tale ricostruzione il disposto dell’art. 1815, comma 2, c.c., invero focalizzato sugli interessi corrispettivi, laddove stabilisce che se sono convenuti interessi usurari la « clausola è nulla » (Trib. Milano 8.3.2016).

Anche da un diverso angolo di visuale è comunque escluso che si possa desumere ex art. 1815, comma 2, c.c. che nessun interesse è dovuto in caso di usurarietà degli interessi moratori. Questa conclusione non è infatti sostenibile in quanto implica la totale non risarcibilità del danno da inadempimento o da ritardo, privilegiando irragionevolmente, con la gratuità del finanziamento, proprio il debitore che non adempie il proprio obbligo restitutorio (ex multis Trib. Milano 9.4.2019). Rileva, al riguardo, l’art. 1224, comma 1, c.c., laddove stabilisce che in assenza di tasso di mora si applica comunque quello corrispettivo o legale.

Ipotizzare, infine, la configurabilità di due diversi tassi soglia, uno per gli interessi corrispettivi ed uno per quelli moratori (secondo la maggiorazione prevista da Bankitalia), non condurrebbe a conclusioni diverse, dovendosi ragionevolmente ritenere che se gli interessi moratori fossero usurari, solo questi non sarebbero dovuti, mentre gli interessi corrispettivi, rispettosi del proprio limite, sarebbero comunque dovuti (Trib. Napoli 13.2.2018).

In tale contesto giurisprudenziale si colloca la decisione in commento che – nel richiamare testualmente il precedente di Cass. n. 21470/2017 – ha precisato che l’art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso-soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto.

Pertanto, la sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c., non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all’interno della medesima clausola, prevedano l’applicazione di interessi che usurari non siano..

Riguardo agli effetti della usurarietà degli interessi moratori, i giudici di legittimità hanno ragionevolmente stabilito che ove le parti abbiano convenuto un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, “la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione” (ossia, quella relativa alla convenzione di interessi superiori al tasso soglia), poiché “se non si comunica l’invalidità, non si comunica nemmeno l’inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell’invalidità si origina”.

Conclusioni

L’eventuale pattuizione di interessi moratori usurari non si comunica anche agli interessi corrispettivi pattuiti nel rispetto del tasso soglia usura.

Fonte: ilsocietario.it

Il credito chirografario della banca diventa fittiziamente privilegiato: bancarotta preferenziale


In tema di bancarotta preferenziale, integra gli estremi della simulazione di prelazione, ex art. 216 comma 3, parte 2, L. Fall., la condotta di un’impresa in stato di decozione che consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare, utilizzati per il ripianamento dei saldi negativi dei conti correnti intrattenuti con la stessa banca, così trasformandosi il credito vantato da quest’ultima verso l’impresa da chirografario in privilegiato e, quindi, costituendosi un titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore. Il credito chirografario della banca diventa fittiziamente privilegiato: bancarotta preferenziale

Cass. Pen. – Sez. I – 19 novembre 2018, n. 51861, sent.

Fonte: ilfallimentarista.it

Banca condannata a risarcire i danni da phishing su conti correnti online

In caso di bonifici illecitamente effettuati su conti correnti online, per mezzo di condotte fraudolente volte a carpire codici di protezione e a sottrarre somme di denaro (c.d. phishing), spetta alla Banca fornire la prova del corretto funzionamento del proprio sistema e, quindi, della riconducibilità dell’operazione al correntista che l’abbia disconosciuta, in applicazione del principio consolidato sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di responsabilità contrattuale.

L’Istituto di credito è tenuto ad una diligenza valutabile tenendo conto del modello dell’operatore professionale, qual è l’accorto banchiere (bonus nummarius); peraltro, la corretta operatività del servizio bancario mediante collegamento telematico – che corrisponde ad un interesse della banca stessa – rientra a pieno titolo nel rischio d’impresa, con la conseguenza che grava sulla Banca una responsabilità di tipo oggettivo o semioggettivo, da cui la stessa va esente solo provando quantomeno in via presuntiva che le operazioni contestate dal cliente sono allo stesso riconducibili.

Tribunale di Parma, sezione prima, sentenza n. 1268 del 6 settembre 2018 (In senso conforme Cass. Civ. n.9158/2018)

Fonte: ilsocietario.it

Illegittima segnalazione alla centrale rischi? Il giudice condanna la banca a risarcire il danno da perdita di chance

Il Tribunale di Mantova, con sentenza 9 marzo 2017, si è espresso in merito all’illegittima segnalazione alla centrale rischi da parte della banca, condannandola quale responsabile per danno da perdita di chance.

Il giudice ha deciso che deve essere affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’istituto di credito che abbia illegittimamente segnalato alla centrale rischi il nominativo di un soggetto, sicché esso è tenuto a risarcire il danno patito dal primo sotto il profilo della perdita di chance da calcolarsi in base al valore attuale netto dell’investimento (nel caso di specie all’interessato era stata negata la concessione di un finanziamento bancario per avviare un’impresa diretta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in considerazione della avvenuta segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi, progetto da ritenersi fattibile sotto il profilo industriale e finanziario).