Le assemblee condominiali si svolgono in remoto o in presenza?

Il DPCM 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza Covid-19, in vigore fino al 13 novembre 2020, ha disposto: “Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.

In merito allo svolgimento delle assemblee condominiali online o in via telematica, l’art. 63 della Legge n. 126/2020 (intitolato: “Semplificazione procedimenti assemblee condominiali”) prevede che “le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo (e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121,) sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”. Lo stesso articolo, alla lett. b, prosegue prevedendo: “anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione”.

In altre parole, nel caso non sia previsto dal regolamento condominiale, le assemblee condominiali si possono svolgere in modalità di videoconferenza ma solo con il consenso unanime di tutti i condomini.

L’amministratore per poter svolgere l’assemblea in videoconferenza dovrà raccogliere il consenso unanime dei partecipanti al condominio: infatti, solo il condomino è legittimato ad impugnare il deliberato assembleare. Richiedere il suo preventivo assenso, rende di fatto, “blindata” l’assemblea così svolta.

Diversamente, le assemblee in presenza sono sospese fino al 13 novembre 2020, salvo ulteriori proroghe.

Dopo il 13 novembre (salvo proroghe) sarà possibile quindi svolgere assemblee in presenza, ma sempre nel rispetto delle indicazioni in merito alla distanza interpersonale, ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine obbligatorie) e alla sanificazione degli ambienti.

Sul punto, si ricorda che il locale ove si svolgeranno le assemblee dovranno avere una superficie pari a mq 7 per persona: il partecipante deve considerarsi allocato in un cerchio ideale di 1 mt. di diametro, ove può muoversi liberamente, senza sconfinare. Da questo cerchio virtuale dovrà essere osservata la distanza di 1 mt. per 360°. L’ipotetico cerchio, quindi, per rispetto della distanza di sicurezza, sarà quello con un raggio di mt. 1,5 che porta ad una superficie pari a 1,5 2 x p = 7,06 mq., approssimato a mq. 7 per ciascun partecipante).

Differimento dei termini.

Ricordiamo che l’art. 1130 c.c. impone all’amministratore di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

L’art. 63 bis della Legge n. 126/2020 prevede: “1. Il termine di cui al numero 10) dell’articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 (al momento, quindi, fino al gennaio 2021). 2. E’ rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell’interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019”.

In altre parole, il termine previsto dal citato art. 1130 c.c. si deve intendere interrotto, per cause non imputabili alla volontà dell’amministratore e, pertanto, idonee a sospendere la decorrenza di detto termine. Terminato il periodo di emergenza, i 180 giorni, al momento interrotti e sospesi, riprenderanno a decorrere come previsto dalla norma.