L’amministratore di condominio è obbligato alla tenuta del conto corrente condominiale per la rendicontazione

La legge di riforma del condominio 11 dicembre 2012, n. 220, ha previsto che l’amministratore di condominio è obbligato, a pena di revoca, a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio e della cui rendicontazione periodica ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese (art. 1129, comma 7, c.c.).

Inoltre va ricordato che il comma 8 dell’art. 1129 c.c. prevede che alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini, nonché ad eseguire tutte le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

D: Vorrei avere chiarimenti da parte del mio amministratore su alcune delle spese elencate nel preventivo di gestione dell’anno scorso; posso chiedergli copia dell’estratto conto condominiale?

R: Ogni condomino ha sempre diritto a visionare l’estratto conto del condominio. E’ tuttavia possibile che l’amministratore, al fine di ottimizzare tempo e risorse (spesso gli estratti conto sono documenti di molte pagine), comunichi al condomino che ne avesse fatto richiesta la disponibilità a far visionare la documentazione contabile presso il proprio studio. In tal modo il condomino richiedente potrebbe evitare una spesa per inutili copie cartacee visionando (ed eventualmente fotocopiando a proprie spese) soltanto le voci di suo interesse.