Deterioramento dell’immobile locato alla riconsegna e responsabilità del conduttore.

Quando restituisce l’immobile locato il conduttore non risponde delle conseguenze derivanti dal deterioramento o dal consumo dell’immobile locato soltanto se esse siano riconducibili ad un uso conforme del medesimo secondo quanto pattuito nel contratto.

Ciò non toglie che le parti possono regolare in modo diverso nel contratto gli effetti della condizione in cui deve versare il bene al momento della riconsegna sulla base di specifiche indicazioni.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 15839 del 17 maggio 2022.

Fonte: dirittoegiustizia.it