Nessun compenso extra all’amministratore condominiale per opere straordinarie non deliberate

L’amministratore di condominio agisce in base ad un mandato da parte dei condomini, che viene conferito con uno specifico incarico.

Nel mandato devono essere indicati sia l’attività necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministratore sia il compenso stabilito per l’attività amministrativa di durata annuale. In base alla disciplina del mandato, quindi, nella retribuzione dell’amministratore (mandatario) si intende compresa tutta l’attività prestata in favore del Condominio (mandante).

D: Siamo obbligati a pagare un compenso extra all’amministratore che ha fatto eseguire lavori di ristrutturazione non preventivamente richiesti in assemblea perché, a suo dire, urgenti?

R: La legge (art. 1129 c.c.) prevede che all’atto di accettazione della nomina o del rinnovo, l’amministratore deve, a pena di nullità della nomina, specificare con chiarezza l’importo complessivo dovutogli a titolo di compenso. Da ciò si ricava che l’eventuale richiesta di un compenso aggiuntivo per le opere straordinarie eseguite senza la preventiva approvazione da parte dell’assemblea è illegittima e quindi, in questi casi, nessun compenso extra è dovuto all’amministratore.

Stesso discorso vale per il rimborso di spese anticipate dall’amministratore senza la preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea, non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile in mancanza di una valida delibera.

(Trib. Genova n. 1501/2001; Cass. n. 3596/2003; Cass. n. 22313/2013)