Il mediatore, ai sensi dell’art. 1759, comma1, c.c., ha
l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza e nello specifico di
riferire alle parti tutte le circostanze dell’affare di cui è a conoscenza, o
che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della normale diligenza.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 27482/19;
depositata il 28 ottobre)
Questo è principio che si evince dall’ordinanza della Corte
di Cassazione n. 27482/19, depositata il 28 ottobre, chiamata ad intervenire all’interno
di una causa avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro assunta a
titolo di provvigione da parte di una mediatrice, appunto, per l’opera di
mediazione immobiliare prestata ai fini dell’acquisto di un appartamento.
Il ruolo del mediatore.
Occorre sottolineare che, nello svolgimento dell’attività intermediatrice, il mediatore
deve adempiere ad una serie di obblighi specifici, fra i quali assume
particolare importanza quello di prestare le informazioni, di cui all’art. 1759
c.c., che ha la finalità di impedire che il mediatore presti la propria
attività per lucrare la provvigione, pur sapendo che le parti concluderanno
affari che potrebbero risultare inconvenienti. Il suo complessivo obbligo
comprende quello di comunicare tutte le circostanze a lui note o conoscibili
con la normale diligenza della professione esercitata e, in senso contrario, il
divieto di fornire informazioni su circostanze di cui non abbia conoscenza o
che non abbia controllato.
Pertanto, rifacendosi a quanto sinora detto, i Giudici di
legittimità, in accoglimento del ricorso enunciano il seguente principio di
diritto, cui la Corte d’Appello deve conformarsi, in virtù del quale: il
mediatore, ai sensi dell’art. 1759, comma1, c.c., ha l’obbligo di comportarsi
secondo buona fede e correttezza e nello specifico di riferire alle parti tutte
le circostanze dell’affare di cui è a conoscenza, o che avrebbe dovuto
conoscere con l’uso della normale diligenza. Tra queste circostanze, nel caso
di mediazione immobiliare, rientrano le informazioni relative all’esistenza di
iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto della
trattativa.
Fonte: dirittoegiustizia.it