Compravendita immobiliare: i lavori straordinari in condominio approvati prima del rogito rimangono a carico del venditore

Il Tribunale di Napoli ribadisce che i lavori straordinari nel condominio approvati prima del rogito rimangono a carico il proprietario dell’unità immobiliare alla data della delibera di approvazione che li ha approvati.

Nella sentenza citata il giudice partenopeo, nell’esaminare la controversia, distingue tra lavori di ordinaria amministrazione e lavori di straordinaria amministrazione specificando che

  • per i lavori di ordinaria amministrazione l’onere del pagamento sorge nel momento in cui viene compiuta l’attività gestionale (manutenzione, la conservazione e il godimento del bene condominiale); se tale attività viene deliberata in un momento antecedente la compravendita e viene poi compiuta dopo il rogito, le relative spese verranno sostenute dell’acquirente (cfr. Cass. civ., n. 10235/2013).
  • per i lavori di straordinaria amministrazione continua a valere, invece, il principio per cui “chi delibera paga”, in quanto l’onere del pagamento nasce nel momento in cui viene deliberata la approvazione dei lavori di straordinaria amministrazione da parte dei condomini. Di conseguenza sarà il proprietario dell’unità immobiliare alla data della delibera di approvazione dei lavori che dovrà sostenerne le spese e non il successivo acquirente.

Fonte: Trib. Napoli sez. XII, 2 novembre 2023, sentenza n. 10025