Le spese per il tetto vanno ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà

Il Tribunale di Firenze, con Sentenza del 20 marzo 2019, ha stabilito che i tetti deputati a preservare l’edificio condominiale da agenti atmosferici e da infiltrazioni d’acqua rientrano fra le cose comuni, le cui spese devono essere ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive ai sensi dell’art. 1123 c.c. Nel caso di specie, il tetto dell’edificio condominiale è costituito da un unico lastrico solare, che va a coprire i singoli corpi di fabbrica di cui è composto l’edificio, pertanto la spesa deve essere ripartita fra tutti i condomini in misura proporzionale.

(In senso conforme Cass. civ., sez. II, 3 gennaio 2013, n. 64)

Fonte: condominioelocazione.it