Non è revocabile il Trust familiare che non renda maggiormente difficoltoso all’Erario agente in revocatoria il recupero del credito

Il giudice del Tribunale di Roma, con sentenza 7 ottobre 2019, ha negato la revocabilità ex art. 2901 cod. civ. di un Trust familiare in quanto l’Erario, da un lato, era intervenuto nelle procedure esecutive aventi ad oggetto gli immobili non conferiti in Trust, con la probabilità di soddisfarsi interamente nell’ambito di esse, e, dall’altro, poteva contare sulla garanzia patrimoniale costituita dai beni del disponente non esecutati né conferiti in Trust, il cui valore era sufficiente alla soddisfazione di un eventuale residuo credito.

Tribunale Roma, Sentenza 7 ottobre 2019.