diritto societario

Prescrisione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori di Srl

L’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società, pur quando promossa dal curatore, è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall’effettiva conoscenza di tale situazione).

Corte di cassazione, Sez. I, 29 marzo 2024, n. 8553, Pres. Ferro, Rel. Amatore

Fonte: eclegal.it

La fornitura di merci da parte del socio di s.r.l. se in esclusiva e di lungo corso può integrare un finanziamento

Posto che rientra nella categoria dei finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, a norma dell’art. 2467 c.c., ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura restituzione, la fornitura di merci, in esclusiva e di lungo corso, accompagnata da una sistematica dilazione di pagamento – abnorme rispetto a quelle mediamente praticate dagli altri fornitori e ai termini d’uso dei pagamenti del settore – può essere idonea ad integrare un finanziamento per il quale si applica al relativo credito di rimborso il regime civilistico della postergazione.

Cass. Civ. sez. I, 30 ottobre 2023, n. 30089

Fonte: https://ius.giuffrefl.it

Nullità della delibera nella SpA e obblighi degli amministratori

Gli amministratori devono, ai sensi del comma 3 dell’art. 2434-bis c.c., tener conto delle ragioni dell’intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell’impugnata delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità stessa, in quanto le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l’impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio.

Cass. Civ. – Sez. I – 24 maggio 2023, n. 14338

Fonte: il societario.it

Amministratori di s.p.a.: La revoca del c.d.a. con contestuale nomina di un nuovo amministratore ha efficacia immediata

La delibera di revoca dei membri del c.d.a., con contestuale nomina dell’amministratore unico, è da considerarsi immediatamente efficace, benché sottoposta all’approvazione del Tribunale delle imprese, non venendo in questione il diverso istituto della prorogatio del precedente organo amministrativo e producendo il contratto concluso tra la società e gli amministratori i propri effetti sin dal momento della sua conclusione, anche in relazione ai profili legati alla rappresentanza.

L’iscrizione nel registro delle imprese della delibera di revoca del c.d.a. assolve ad una funzione dichiarativa e non costitutiva, rilevando ai soli fini dell’individuazione del momento in cui l’evento diviene opponibile ai terzi in buona fede, ai sensi dell’art. 2383 c.c.

Tribunale de L’Aquila – Sez. Specializzata – 18 aprile 2023

(In senso conforme, Cass. n. 30542/2018)

Fonte: ilsocietario.it

Ineleggibilità del sindaco di società di capitali

Se un sindaco di società di capitali è legato a quest’ultima (o alle società controllate, alle società controllanti o quelle sottoposte a comune controllo) da un rapporto di natura patrimoniale di lavoro o di consulenza anche di soci e collaboratori del medesimo studio professionale, che ne possa compromettere l’indipendenza, è ineleggibile ex art. 2399 lett. c) c.c.

La ragione della causa di ineleggibilità risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, con valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice in base all’esame della concreta fattispecie.

Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 29406 del 10 ottobre 2022

Fonte: ilsocietario.it

Business judgement rule e responsabilità degli amministratori di società di capitali

Le scelte di gestione degli amministratori di società di capitali sono insindacabili a condizione che siano ragionevoli e tale ragionevolezza deve essere applicata nel processo decisionale in base alla diligenza del mandatario, tenendo conto della eventuale mancata adozione di cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste per la tipologia di scelta effettuata nonché della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.
Sulla base di tale prospettiva l’acquisizione di rami aziendali a prezzi vantaggiosi e in presenza di un piano di rilancio non è di per sé irragionevole, mentre l’acquisto di un ramo d’azienda gravemente indebitato e dissestato, ove non accompagnato dalla contestuale adozione di adeguate risposte organizzative idonee a consentirne il rilancio costituisce atto di mala gestio.

Cassazione Civile, Sezione prima, ordinanza n. 2172 del 24 gennaio 2023

Fonte: ilsocietario.it

Diritto di controllo del socio: presupposti e limiti

Il diritto di controllo e ispezione del socio, di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., quale diritto potestativo, strumentale a qualunque prerogativa del socio stesso e non solo all’esercizio dell’azione di responsabilità, non può sopravvivere all’estinzione dell’ente, trattandosi di un diritto amministrativo che appartiene al socio e che può esser fatto valere solo nei confronti della società partecipata. (Tribunale Milano, 22/04/2022).

In ipotesi in cui la società a responsabilità limitata sia una holding non può affermarsi, in via generale ed astratta, la sussistenza del potere del socio di esaminare indifferentemente e direttamente ogni documento della partecipata, ma non può per converso negarsi in radice la possibilità di avere specifiche informazioni sulle partecipate, se si negasse tale facoltà si avrebbe come risultato lo svuotamento del diritto ex art 2476 comma 2 c.c. ogni volta in cui la società abbia come attività soltanto quella “statica” di gestione di partecipazioni.

Il contrasto tra il diritto di accesso del socio di s.r.l. e le esigenze di riservatezza della società debba essere risolto alla luce del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale “comporta che il diritto alla consultazione della documentazione sociale e alla estrazione di copia possa trovare specifica limitazione attraverso l’accorgimento del mascheramento preventivo dei “dati sensibili” presenti nella documentazione, quali, i dati relativi ai nominativi di clienti e fornitori- laddove alle esigenze di controllo “individuale” della gestione sociale -cui è preordinato il diritto del socio ex art. 2476, comma 2, c.c. – si contrappongano non pretestuose esigenze di riservatezza fatte valere dalla società. (Tribunale Milano, 29/04/2022).

Fonte: ilsocietario.it

Se la s.r.l. si estingue il socio perde il diritto di controllo

In tema di controllo del socio nella s.r.l., il diritto di controllo ed ispezione del socio di cui all’art. 2476, comma 2, c.c., quale diritto potestativo, strumentale a qualunque prerogativa del socio stesso e non solo all’esercizio dell’azione di responsabilità, non può sopravvivere all’estinzione dell’ente.

Il diritto di controllo del socio, infatti, ha natura amministrativa e come tale può esser fatto valere dal socio che ne è titolare solo nei confronti della società partecipata.

L’estinzione dell’ente e del contratto fa conseguire il venir meno in capo all’ex socio di tale diritto e conseguentemente del correlativo obbligo in capo ad un ente non più esistente.

Va comunque evidenziato che ai sensi dell’art. 2496 c.c., a conclusione della fase di liquidazione della società e della correlata estinzione, gli ex soci e chiunque vi abbia interesse può esaminare i libri sociali, che vengono depositati e conservati presso l’ufficio del registro delle imprese per dieci anni.

Tribunale di Milano – Sez. Specializzata – Ordinanza del 22 aprile 2022.

Fonte: ilsocietario.it

Gli amministratori privi di deleghe delle S.p.A. hanno l’obbligo di agire informati

L’obbligo imposto dall’art. 2381 c.c., ultimo comma, agli amministratori delle società per azioni di “agire in modo informato”, pur quando non siano titolari di deleghe, si sostanzia, da un lato, in un obbligo dell’amministratore di agire, ovvero ad attivarsi, esercitando tutti i poteri loro conferiti dalla relativa carica al fine di prevenire, eliminare o attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano o debbano essere a conoscenza; sostanzialmente un divieto di rimanere inerti nelle situazioni che richiedono attivazione.

Dall’altro lato consiste nell’obbligo dell’amministratore – anche privo di deleghe – di informarsi affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che egli possa procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle sue specifiche competenze (art. 2392, comma 1, c.c.).

(Cass., 18 settembre 2020, n. 19556)

Fonte: ilsocietario.it

Impugnabilità della sentenza dichiarativa di fallimento da parte del socio illimitatamente responsabile della s.a.s. non dichiarato fallito

La sentenza dichiarativa di fallimento della società con soci illimitatamente responsabili va notificata dal
cancelliere alla società e ai soli soci dichiarati falliti secondo la decisione assunta nella pronuncia stessa,
non potendo la nozione di debitore, nella lettura corrente degli artt. 17 e 18 l. fall., includere altri soci
illimitatamente responsabili i quali, sebbene destinatari delle istanze di fallimento nel corso dello stesso
procedimento, non siano stati dichiarati falliti all’esito, per essi pertanto decorrendo il termine d’impugnazione
della sentenza, quali interessati, dalla iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 16777/21; depositata il 15 giugno)

Fonte: ilsocietario.it