diritto societario

Arbitrato societario e azione di responsabilità contro gli amministratori dopo la dichiarazione di fallimento

In tema di azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l., valutata la natura inscindibile delle azioni esperibili dalla società e dai creditori, una volta dichiarato il fallimento della società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società è inoperativa, con la conseguenza che il Presidente del Tribunale non può dar seguito alla richiesta avanzata dal curatore del fallimento di nominare, ai sensi dell’art. 810 c.p.c., gli arbitri.

Tribunale di Roma – 9 dicembre 2019, decr.

Fonte: ilsocietario.it

Impugnazione di delibere assembleari da parte del socio che deduce la propria mancata convocazione e la falsità del corrispondente verbale

Massima

La cassazione Civile, sezione I, con Sentenza 30 ottobre 2019 n. 33233 in materia di impugnazione di delibere assembleari ha riaffermato il principio secondo cui grava sui soci, che impugnino una delibera assembleare di società di capitali, l’onere di provare la non corrispondenza alla realtà del contenuto del verbale, oggetto di contestazione in sede di impugnazione; tale prova può essere raggiunta con ogni mezzo qualora il verbale non sia redatto da notaio, occorrendo altrimenti l’attivazione del procedimento per querela di falso.

Fonte: ilsocietario.it

La nozione di attività di direzione e coordinamento di società nel gruppo di imprese

La disciplina del “gruppo di imprese”, quale contenuta tra l’altro ed in specie negli artt. 2497 e ss., c.c., non fornisce alcuna definizione normativa del fenomeno, né tantomeno chiarisce le caratteristiche ed i contenuti dell’attività di direzione e coordinamento di società, la quale, agli effetti della norma “fondamentale” sulla responsabilità della società capogruppo, rileva essenzialmente sul piano fattuale, con riferimento alle ipotesi “patologiche” di illegittima lesione dei diritti e degli interessi coinvolti dall’esercizio dell’attività medesima.
Se questo è vero, è opinione largamente diffusa, che trova riscontro anche nelle prospettive evolutive del diritto comunitario, che la suddetta disciplina possa e debba essere interpretata in termini di “diritto di organizzazione”, oltreché “di diritto di protezione”.
In questa prospettiva, la disposizione generale sulla responsabilità della società o ente capogruppo, se innegabilmente ispirata e rispondente ad istanze “immediate” di tutela e di protezione degli interessi potenzialmente pregiudicati dei soci di minoranza e dei creditori, viene, al tempo stesso, a delineare e legittimare un peculiare modello di organizzazione e gestione dell’impresa (impresa organizzata in “forma di gruppo”) fondato sull’esercizio (legittimo) dell’attività direzione e coordinamento su società, modello organizzativo che, come tale, presuppone l’elaborazione e l’individuazione di regole di azione, di organizzazione e di procedimento, oltre che di responsabilità.
Se questo è vero, l’art. 2497 c.c., da un lato, opera in funzione c.d. “normogenetica”, attraverso il richiamo di principi e standards generali, con ciò individuando, in positivo, le condizioni di correttezza sostanziale dell’esercizio dell’attività di direzione unitaria, dall’altro, ove si interpreti la regola dei c.d. vantaggi compensativi in una prospettiva di carattere sistematico, si configura in termini di “Enablig Law”, nella misura in cui viene a “consentire ed agevolare” la direzione ed il coordinamento di società, riconoscendo alla società capogruppo un potere gestorio a carattere discrezionale di contenuto più ampio rispetto a quello riscontrabile in relazione alla singola impresa societaria, consistente nel “privilegio” di impartire direttive agli amministratori della società dipendente che possano anche essere “prima facie” pregiudizievoli, a condizioni che il danno sia successivamente eliminato con operazioni a ciò dirette o risulti comunque mancante in ragione dei vantaggi legati all’appartenenza al gruppo (in questi termini, da ultimo, TOMBARI, La tutela dei soci nel gruppo di società, in La riforma del diritto societario dieci anni dopo. Per i quarant’anni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2015, 237 e ss.).
In assenza di una definizione normativa di attività di direzione e coordinamento, può affermarsi che questa consista, nelle sue linee generali, nell’esercizio effettivo del potere di una società o ente di dirigere e coordinare altre società o enti secondo un progetto unitario: e questo mediante un coordinamento – e non necessariamente un accentramento – di una o più delle “funzioni” essenziali dell’impresa c.d. dipendente quali, in primo luogo, la finanza, le vendite, gli acquisti, la politica del personale, l’organizzazione, ecc. (cfr. TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, Milano, 2010, 23 e ss.; SBISÀ, sub art. 2497, in Direzione e coordinamento di società, in Commentario Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 2014, 105 e ss.).
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che “per attività di direzione e coordinamento debba intendersi l’esercizio di una pluralità sistematica e costante di incisione sulle scelte gestorie della società subordinata, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali” (in tal senso, Trib. Milano, 10 novembre 2014, in Società, 2015, 1377; v., anche, Trib. Pescara, 16 gennaio 2009); un’attività, quindi, consistente in una sequenza di atti ripetuti nel tempo “volti a coordinare la politica economica e le linee essenziali dell’attività delle società collegate, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di soggetti formalmente distinti, in modo che il gruppo venga gestito in modo unitario” (v. Trib. Milano, 27 febbraio 2012). …(omissis)…

Fonte: ilsocietario.it

Società di persone: responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

Le società di persone sono caratterizzate dal fatto che i creditori sociali possano agire non solo sul patrimonio sociale ma anche su quello personale dei soci i quali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali rimaste insoddisfatte (artt. 2267, comma 1 e 2291, comma 1, c.c.).

In particolare, nella società semplice e nella società in nome collettivo, delle obbligazioni sociali risponde in primo luogo la società con il suo patrimonio e nel in caso questo non sia sufficiente a soddisfare i creditori, i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente.

Nel caso, invece, della società in accomandita semplice illimitatamente responsabile è il solo socio accomandatario, ovvero colui che amministra la società, mentre i soci accomandanti sono responsabili limitatamente alla quota conferita.

La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali serve a tutelare i creditori sociali i quali, non essendo le società di persone dotate di capitale di rischio come le società di capitali, si troverebbero sprovvisti di tutele creditorie.

In questo modo viene potenziata la garanzia generale delle obbligazioni contratte dalla società attraverso il patrimonio individuale dei soci.

Responsabilità degli amministratori di s.p.a.

Per i giudici del Tribunale di Firenze gli amministratori non operativi non sono più sottoposti a un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di questi ultimi in virtù della conoscenza – o della possibilità di conoscenza, per il dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. – di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, Sentenza n. 2628 del 19 settembre 2019

Fonte: ilfallimentarista.it

L’usurarietà degli interessi moratori non si comunica agli interessi corrispettivi inferiori al tasso soglia usura

Cass. Civ. – Sez. III – 13 settembre 2019, Sentenza n. 22890.

Secondo la Suprema Corte l’usurarietà degli interessi moratori non si comunica agli interessi corrispettivi inferiori al tasso soglia usura.

Nel contenzioso bancario, l’asserita usurarietà del tasso di interesse moratorio (anche se mai applicato) è spesso preordinata ad ottenere la gratuità dell’intero contratto di finanziamento e dunque la non debenza anche degli interessi corrispettivi non usurari, sul presupposto che “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 1815, comma 2, c.c.).

Ci si chiede quindi se la eventuale pattuizione di interessi moratori usurari travolga anche la convenzione relativa agli interessi corrispettivi pattuiti nel rispetto del tasso soglia usura.

La giurisprudenza

In riferimento agli effetti del superamento del tasso-soglia da parte degli interessi moratori (singolarmente considerati e non sommati con quelli corrispettivi), si registrano conclusioni non univoche da parte della giurisprudenza di merito.

Secondo un primo orientamento (App. Venezia 18.2.2013; Trib. Pavia 10.12.2014; Trib. Torino 20.6.2015, 27.4.2016, 17.11.2016; Trib. Bari 18.10.2016 e 24.10.2017; Trib. Viterbo 5.1.2016; Trib. Chieti 27.2.2017; Trib. Como 13.7.2017; Trib. Viterbo 14.6.2017; Trib. Ravenna 17.7.2017; Trib. Benevento 16.7.2017; Trib. Bari 11.1.2018, 2.2.2018, 17.3.2018; App. Bari 4.6.2018; Trib. Ferrara 20.4.2018; Trib. Prato 2.8.2018), l’art. 1815, comma 2, c.c. (« se sono convenuti tassi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ») esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie, la cui ratio è quella di colpire la condotta del mutuante che approfitta della posizione dominante per imporre un regolamento degli interessi, anche soltanto a titolo di interessi di mora, contra legem e che per ciò solo, oltre alla sanzione penale, non è più meritevole, sul piano civile, di percepire alcuna somma a titolo d’interessi (App. Venezia 18.2.2013).

Nel caso di superamento ab origine del tasso soglia d’usura anche soltanto degli interessi di mora, nessuna somma è dunque dovuta a titolo di interessi corrispettivi (anche se inferiori alla soglia d’usura) e moratori, ed il mutuatario avrà diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi: dunque conversione forzosa del mutuo usurario da oneroso a gratuito in forza della estensibilità del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo.

Altra (prevalente) parte della giurisprudenza di merito afferma, viceversa, che ove il tasso di mora risultasse pattuito in termini da superare il tasso-soglia rilevato all’epoca della stipulazione del contratto (usura originaria), la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815, comma 2, c.c., con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso-soglia) (Trib. Milano 28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016; Trib. Lecce 25.9.2015; Trib. Reggio Emilia 25.2.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Ferrara 16.12.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Bologna 24.2.2016 e 6.12.2016; Trib. Ivrea 26.2.2016; App. Milano 11.5.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Udine 14.11.2017; Trib. Chieti 3.10.2017; Trib. Salerno 19.10.2017; Trib. Torino 14.6.2017; Trib. Verona 11.12.2017; Trib. Ferrara 7.3.2018; Trib. Treviso 24.1.2018; Trib. Verona 5.4.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21.5.2018; Trib. Brescia 21.12.2017 e 19.4.2018; Trib. Treviso 22.3.2018 e 9.4.2018; App. Bologna 21.5.2018; Trib. Milano 8.2.2019; Trib. Bologna 6.3.2019; Trib. Milano 9.4.2019).

Questo approccio esegetico è rispettoso del differente inquadramento giuridico degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, avendo essi autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano, infatti, il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata del danno da ritardo nell’adempimento. Da tale distinzione ontologica e funzionale, discende la necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o meglio, di riconoscere che l’unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ed applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l’uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l’altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario (evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti).

Da ciò discende che l’eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto. Se dunque gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione posta dal combinato disposto dagli artt. 1815, comma 2, e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari.

Avvalora tale ricostruzione il disposto dell’art. 1815, comma 2, c.c., invero focalizzato sugli interessi corrispettivi, laddove stabilisce che se sono convenuti interessi usurari la « clausola è nulla » (Trib. Milano 8.3.2016).

Anche da un diverso angolo di visuale è comunque escluso che si possa desumere ex art. 1815, comma 2, c.c. che nessun interesse è dovuto in caso di usurarietà degli interessi moratori. Questa conclusione non è infatti sostenibile in quanto implica la totale non risarcibilità del danno da inadempimento o da ritardo, privilegiando irragionevolmente, con la gratuità del finanziamento, proprio il debitore che non adempie il proprio obbligo restitutorio (ex multis Trib. Milano 9.4.2019). Rileva, al riguardo, l’art. 1224, comma 1, c.c., laddove stabilisce che in assenza di tasso di mora si applica comunque quello corrispettivo o legale.

Ipotizzare, infine, la configurabilità di due diversi tassi soglia, uno per gli interessi corrispettivi ed uno per quelli moratori (secondo la maggiorazione prevista da Bankitalia), non condurrebbe a conclusioni diverse, dovendosi ragionevolmente ritenere che se gli interessi moratori fossero usurari, solo questi non sarebbero dovuti, mentre gli interessi corrispettivi, rispettosi del proprio limite, sarebbero comunque dovuti (Trib. Napoli 13.2.2018).

In tale contesto giurisprudenziale si colloca la decisione in commento che – nel richiamare testualmente il precedente di Cass. n. 21470/2017 – ha precisato che l’art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso-soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto.

Pertanto, la sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c., non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all’interno della medesima clausola, prevedano l’applicazione di interessi che usurari non siano..

Riguardo agli effetti della usurarietà degli interessi moratori, i giudici di legittimità hanno ragionevolmente stabilito che ove le parti abbiano convenuto un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, “la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione” (ossia, quella relativa alla convenzione di interessi superiori al tasso soglia), poiché “se non si comunica l’invalidità, non si comunica nemmeno l’inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell’invalidità si origina”.

Conclusioni

L’eventuale pattuizione di interessi moratori usurari non si comunica anche agli interessi corrispettivi pattuiti nel rispetto del tasso soglia usura.

Fonte: ilsocietario.it

Rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di imprese

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 19882 del 23 luglio 2019.

Fonte: ilsocietario.it

Responsabilità tributaria dei soci di società estinta e rilevanza della distribuzione del riparto

In ordine alle obbligazioni tributarie, il limite di responsabilità di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla legittimazione processuale, ma può influire sull’interesse ad agire dei creditori sociali, rapportabile, in via astratta, a quanto riscosso a seguito della liquidazione. La circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto non è comunque dirimente ai fini dell’interesse ad agire del Fisco creditore, laddove anche la possibilità di sopravvenienze attive, o la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci.

Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza 5 settembre 2019 n. 22209

Fonte: ilsocietario.it

La responsabilità omissiva dei soci amministratori di s.r.l.

Compete anche al socio amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato.

La responsabilità solidale degli amministratori della S.r.l. per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società non costituisce una forma di responsabilità oggettiva posto che l’esonero da responsabilità previsto dall’art. 2476 c.c. non è ancorato al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione deliberante, ma all’effettiva mancanza di qualsiasi profilo di colpa.

La Suprema Corte chiarisce alcuni aspetti fondamentali del regime di responsabilità degli amministratori di S.r.l. equiparandone i caratteri al regime dettato per gli amministratori delle S.p.A. Il giudice di legittimità afferma infatti che la responsabilità degli amministratori non esecutivi di S.r.l. deve essere trattata alla stregua di una responsabilità per colpa, elemento soggettivo da valutarsi con i medesimi criteri utilizzati nel contesto delle società azionarie, operando in tal modo una totale equiparazione dei due regimi normativi. Nel suo iter logico-argomentativo, però, con un importante passaggio interpretativo, si discosta dal dettato normativo dell’art. 2476 c.c. e dall’interpretazione che dello stesso dà parte della dottrina, che vede nel mero dissenso manifestato in sede consiliare un’esimente della responsabilità per gli amministratori dissenzienti.

Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 2038 del 26 gennaio 2018

Fonte: ilsocietario.it

Esecuzione nei confronti del socio illimitatamente responsabile della società di persone e beneficio di preventiva escussione.

L’art. 2304 c.c. prevede il beneficium excussionis, ovvero il beneficio della preventiva escussione, in favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone.

In base a tale diritto il creditore sociale non può pretendere il pagamento dal socio se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. Si potrà poi agire contro il patrimonio personale del socio solo a seguito della infruttuosa esecuzione nei confronti della società.

Il creditore può comunque richiedere l’emissione di un titolo esecutivo nei confronti del socio, illimitatamente responsabile, di società di persone, contestualmente al titolo richiesto nei confronti della società stessa.

Fonte: ilsocietario.it