diritto societario

Legittima la clausola con cui l’efficacia del trasferimento di partecipazioni viene subordinato alla preventiva adesione dell’acquirente ad un patto parasociale

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 194, ha sancito la legittimità della clausola statutaria che subordina l’efficacia del trasferimento delle azioni di s.p.a. o delle quote di s.r.l. alla preventiva adesione da parte dell’acquirente ad un determinato patto parasociale.

Si tratta di una clausola statutaria limitativa della libera circolazione delle azioni ex art. 2355 bis c.c. o delle quote ex art. 2469 c.c., volta a creare un collegamento tra lo statuto sociale e un patto parasociale, quest’ultimo inteso quale accordo esterno all’atto costitutivo e allo statuto con cui i soci si obbligano a tenere un determinato comportamento nella società o verso la società stessa.

La clausola in oggetto è ritenuta compatibile con la disciplina del diritto societario anzitutto poiché il rinvio operato dallo statuto ad un accordo non soggetto ad alcuna forma di pubblicità legale (salvo quanto previsto dall’art. 122 TUF per i patti parasociali relativi a società quotate e dall’art. 2341 ter c.c. per quelli relativi a società con azionariato diffuso) non risulta in contrasto con le disposizioni concernenti la forma e la pubblicità dell’atto costitutivo e dello statuto, avendo esse un’operatività circoscritta alle regole organizzative della società ivi contenute.

È, infatti, possibile che lo statuto contempli rinvii ad atti o fatti esterni, quali presupposti per modifiche statutarie o per la determinazione della spettanza o della misura dei diritti sociali: nello stesso tempo, però, occorre rendere conoscibile ai potenziali acquirenti il contenuto del patto parasociale, alla cui adesione è subordinato il trasferimento delle partecipazioni, prevendendo un obbligo in capo agli amministratori di fornire loro ogni informazione in proposito necessaria.

La suddetta clausola non attribuisce una efficacia c.d. reale alle disposizioni del patto parasociale, le quali mantengono invece la loro caratteristica efficacia c.d. obbligatoria, rappresentando solo la fonte di diritti risarcitori in caso di violazione delle stesse.

L’opponibilità nei confronti dei terzi acquirenti, invero, riguarda esclusivamente la clausola limitativa del trasferimento delle partecipazioni contenuta nello statuto.

Infine, non si può ritenere che la clausola obblighi in via automatica il rispetto di un accordo esterno, in cui verrebbero inserite le regole organizzative che non potrebbero trovare legittimazione all’interno di uno statuto, poiché l’adesione al patto deve essere espressamente voluta e convenuta dall’acquirente ed esso rimane comunque soggetto ai limiti e alla disciplina che lo caratterizzano e che divergono dalle regole inderogabili proprie degli statuti delle s.r.l. e delle s.p.a.

Infine, nonostante il suddetto rinvio statutario, il patto parasociale conserva la sua natura e risulta soggetto ai limiti e alla disciplina propria dei patti parasociali, quali la durata quinquennale (in s.p.a.) e l’inopponibilità nei confronti dei terzi che non vi aderiscano espressamente.

Fonte: ilsocietario.it

Le incerte sorti dei crediti della società estinta

La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcuna altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito.

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 1724 del 26 gennaio 2021.

Fonte: ilsocietario.it

La responsabilità del liquidatore di s.r.l. per mancato pagamento dei fideiussori che hanno agito in regresso contro la società

Massima

In caso di cancellazione di una società a responsabilità limitata dal registro delle imprese, per i debiti della società non soddisfatti risponde il liquidatore della società, il quale abbia sottratto attivo alla società e non abbia provveduto a recuperare i crediti vantati dalla società, sussistendo detta responsabilità anche nei confronti dei fideiussori della società che – avendo pagato dei debiti della società verso una banca – si trovino a essere creditori della medesima società in via di regresso.

Tribunale di Napoli – Sez. specializzata – 24 luglio 2020, n. 5317

Fonte: ilsocietario.it

L’accordo fiduciario avente per oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in una società non richiede la forma scritta

Cass. Civ. – Sez. I – 19 maggio 2020, sent. n. 9139

Trasferimento della partecipazione in società di persone

In tema di trasferimento della partecipazione in società di persone, l’accordo fiduciario avente per oggetto il trasferimento di quote di partecipazione in una società, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem.

Nel caso di specie due coniugi erano soci di una società semplice, proprietaria di un immobile; dopo la separazione dalla moglie, il marito aveva chiesto a quest’ultima di trasferirgli la quota che, in base all’accordo intercorso durante il matrimonio, le era stata intestata provvisoriamente, posto che il corrispettivo della cessione era stato pagato con denaro del marito, che aveva altresì assunto in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Stante il rifiuto opposto dalla moglie al trasferimento della quota, il marito adiva il Tribunale di Torino, che respingeva la domanda.

All’esito del giudizio di gravame, la Corte di Appello di Torino riformava la sentenza di primo grado, accertando l’obbligo della moglie di trasferire al marito la quota di partecipazione detenuta nella società semplice.

La moglie quindi ricorreva in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino.

Le contestazioni della moglie, risultata vittoriosa all’esito del primo grado di giudizio ma soccombente in quello di appello, riguardavano la forma dell’accordo: secondo la ricorrente, infatti, il pactum fiduciae avente per oggetto la cessione di quote societarie necessita dell’atto scritto, sicché quello concluso dai coniugi, non rivestendo tale forma, non poteva essere considerato valido ovvero opponibile.

A maggior ragione, secondo la ricorrente, l’onere formale doveva essere osservato in considerazione del fatto che la società delle cui quote si discuteva era proprietaria di un immobile, sicché – in realtà – le parti, con l’accordo fiduciario, avevano inteso pattuire il trasferimento di detto immobile dalla moglie al marito, onde fargliene acquistare, in questo modo, la proprietà.

La Corte di cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i profili di censura sollevati dalla ricorrente.

La decisione della Corte di cassazione è pienamente condivisibile, vieppiù a seguito del consolidamento – in virtù del recentissimo arresto delle Sezioni Unite – dell’orientamento che vede nel pactum fiduciae non già un contratto preliminare, ma una fattispecie di mandato senza rappresentanza, che costituisce lo strumento tipico dell’agire per conto altrui e si pone come la figura negoziale più idonea per realizzare l’intento delle parti di fare acquistare a un soggetto un bene mediante la provvista di un altro, con l’impegno ad attenersi poi alle istruzioni da questo impartite ovvero a ritrasferire successivamente la proprietà del medesimo bene.

Al contrario del preliminare (in cui l’effetto obbligatorio è strumentale all’effetto reale e lo precede), nel contratto fiduciario l’effetto reale si produce immediatamente (con l’acquisto della proprietà da parte del fiduciario) e su di esso si innesta l’effetto obbligatorio (ossia il vincolo del fiduciario alle istruzioni del fiduciante e, in particolare, alla futura esecuzione di un atto traslativo che impedisca il consolidamento di una situazione patrimoniale vantaggiosa per il fiduciario a danno del fiduciante, posto che al pactum fiduciae deve reputarsi estraneo qualsiasi intento liberale del fiduciante e che la posizione di titolarità creata in capo al fiduciario si rivela soltanto provvisoria e strumentale al successivo ritrasferimento).

Per quanto, peraltro, l’accordo fiduciario non debba essere concluso per iscritto a pena di nullità, è evidente che la sua documentazione (al limite, anche per il tramite di dichiarazioni ricognitive unilaterali) risulta comunque consigliabile, onde evitare che, a fronte del rifiuto del fiduciario di ottemperare all’impegno assunto, il fiduciante si trovi nella pratica impossibilità di provarne l’esistenza e il contenuto.

Fonte: ilsocietario.it

Arbitrato societario e azione di responsabilità contro gli amministratori dopo la dichiarazione di fallimento

In tema di azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l., valutata la natura inscindibile delle azioni esperibili dalla società e dai creditori, una volta dichiarato il fallimento della società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società è inoperativa, con la conseguenza che il Presidente del Tribunale non può dar seguito alla richiesta avanzata dal curatore del fallimento di nominare, ai sensi dell’art. 810 c.p.c., gli arbitri.

Tribunale di Roma – 9 dicembre 2019, decr.

Fonte: ilsocietario.it

Impugnazione di delibere assembleari da parte del socio che deduce la propria mancata convocazione e la falsità del corrispondente verbale

Massima

La cassazione Civile, sezione I, con Sentenza 30 ottobre 2019 n. 33233 in materia di impugnazione di delibere assembleari ha riaffermato il principio secondo cui grava sui soci, che impugnino una delibera assembleare di società di capitali, l’onere di provare la non corrispondenza alla realtà del contenuto del verbale, oggetto di contestazione in sede di impugnazione; tale prova può essere raggiunta con ogni mezzo qualora il verbale non sia redatto da notaio, occorrendo altrimenti l’attivazione del procedimento per querela di falso.

Fonte: ilsocietario.it

La nozione di attività di direzione e coordinamento di società nel gruppo di imprese

La disciplina del “gruppo di imprese”, quale contenuta tra l’altro ed in specie negli artt. 2497 e ss., c.c., non fornisce alcuna definizione normativa del fenomeno, né tantomeno chiarisce le caratteristiche ed i contenuti dell’attività di direzione e coordinamento di società, la quale, agli effetti della norma “fondamentale” sulla responsabilità della società capogruppo, rileva essenzialmente sul piano fattuale, con riferimento alle ipotesi “patologiche” di illegittima lesione dei diritti e degli interessi coinvolti dall’esercizio dell’attività medesima.
Se questo è vero, è opinione largamente diffusa, che trova riscontro anche nelle prospettive evolutive del diritto comunitario, che la suddetta disciplina possa e debba essere interpretata in termini di “diritto di organizzazione”, oltreché “di diritto di protezione”.
In questa prospettiva, la disposizione generale sulla responsabilità della società o ente capogruppo, se innegabilmente ispirata e rispondente ad istanze “immediate” di tutela e di protezione degli interessi potenzialmente pregiudicati dei soci di minoranza e dei creditori, viene, al tempo stesso, a delineare e legittimare un peculiare modello di organizzazione e gestione dell’impresa (impresa organizzata in “forma di gruppo”) fondato sull’esercizio (legittimo) dell’attività direzione e coordinamento su società, modello organizzativo che, come tale, presuppone l’elaborazione e l’individuazione di regole di azione, di organizzazione e di procedimento, oltre che di responsabilità.
Se questo è vero, l’art. 2497 c.c., da un lato, opera in funzione c.d. “normogenetica”, attraverso il richiamo di principi e standards generali, con ciò individuando, in positivo, le condizioni di correttezza sostanziale dell’esercizio dell’attività di direzione unitaria, dall’altro, ove si interpreti la regola dei c.d. vantaggi compensativi in una prospettiva di carattere sistematico, si configura in termini di “Enablig Law”, nella misura in cui viene a “consentire ed agevolare” la direzione ed il coordinamento di società, riconoscendo alla società capogruppo un potere gestorio a carattere discrezionale di contenuto più ampio rispetto a quello riscontrabile in relazione alla singola impresa societaria, consistente nel “privilegio” di impartire direttive agli amministratori della società dipendente che possano anche essere “prima facie” pregiudizievoli, a condizioni che il danno sia successivamente eliminato con operazioni a ciò dirette o risulti comunque mancante in ragione dei vantaggi legati all’appartenenza al gruppo (in questi termini, da ultimo, TOMBARI, La tutela dei soci nel gruppo di società, in La riforma del diritto societario dieci anni dopo. Per i quarant’anni di giurisprudenza commerciale, Milano, 2015, 237 e ss.).
In assenza di una definizione normativa di attività di direzione e coordinamento, può affermarsi che questa consista, nelle sue linee generali, nell’esercizio effettivo del potere di una società o ente di dirigere e coordinare altre società o enti secondo un progetto unitario: e questo mediante un coordinamento – e non necessariamente un accentramento – di una o più delle “funzioni” essenziali dell’impresa c.d. dipendente quali, in primo luogo, la finanza, le vendite, gli acquisti, la politica del personale, l’organizzazione, ecc. (cfr. TOMBARI, Diritto dei gruppi di imprese, Milano, 2010, 23 e ss.; SBISÀ, sub art. 2497, in Direzione e coordinamento di società, in Commentario Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 2014, 105 e ss.).
Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che “per attività di direzione e coordinamento debba intendersi l’esercizio di una pluralità sistematica e costante di incisione sulle scelte gestorie della società subordinata, cioè sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali” (in tal senso, Trib. Milano, 10 novembre 2014, in Società, 2015, 1377; v., anche, Trib. Pescara, 16 gennaio 2009); un’attività, quindi, consistente in una sequenza di atti ripetuti nel tempo “volti a coordinare la politica economica e le linee essenziali dell’attività delle società collegate, imprimendo una identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di soggetti formalmente distinti, in modo che il gruppo venga gestito in modo unitario” (v. Trib. Milano, 27 febbraio 2012). …(omissis)…

Fonte: ilsocietario.it

Società di persone: responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

Le società di persone sono caratterizzate dal fatto che i creditori sociali possano agire non solo sul patrimonio sociale ma anche su quello personale dei soci i quali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali rimaste insoddisfatte (artt. 2267, comma 1 e 2291, comma 1, c.c.).

In particolare, nella società semplice e nella società in nome collettivo, delle obbligazioni sociali risponde in primo luogo la società con il suo patrimonio e nel in caso questo non sia sufficiente a soddisfare i creditori, i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente.

Nel caso, invece, della società in accomandita semplice illimitatamente responsabile è il solo socio accomandatario, ovvero colui che amministra la società, mentre i soci accomandanti sono responsabili limitatamente alla quota conferita.

La responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali serve a tutelare i creditori sociali i quali, non essendo le società di persone dotate di capitale di rischio come le società di capitali, si troverebbero sprovvisti di tutele creditorie.

In questo modo viene potenziata la garanzia generale delle obbligazioni contratte dalla società attraverso il patrimonio individuale dei soci.

Responsabilità degli amministratori di s.p.a.

Per i giudici del Tribunale di Firenze gli amministratori non operativi non sono più sottoposti a un generale obbligo di vigilanza, tale da trasmodare di fatto in una responsabilità oggettiva, per le condotte dannose degli altri amministratori, ma rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di questi ultimi in virtù della conoscenza – o della possibilità di conoscenza, per il dovere di agire informati ex art. 2381 c.c. – di elementi tali da sollecitare il loro intervento alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze.

Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, Sentenza n. 2628 del 19 settembre 2019

Fonte: ilfallimentarista.it

L’usurarietà degli interessi moratori non si comunica agli interessi corrispettivi inferiori al tasso soglia usura

Cass. Civ. – Sez. III – 13 settembre 2019, Sentenza n. 22890.

Secondo la Suprema Corte l’usurarietà degli interessi moratori non si comunica agli interessi corrispettivi inferiori al tasso soglia usura.

Nel contenzioso bancario, l’asserita usurarietà del tasso di interesse moratorio (anche se mai applicato) è spesso preordinata ad ottenere la gratuità dell’intero contratto di finanziamento e dunque la non debenza anche degli interessi corrispettivi non usurari, sul presupposto che “Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 1815, comma 2, c.c.).

Ci si chiede quindi se la eventuale pattuizione di interessi moratori usurari travolga anche la convenzione relativa agli interessi corrispettivi pattuiti nel rispetto del tasso soglia usura.

La giurisprudenza

In riferimento agli effetti del superamento del tasso-soglia da parte degli interessi moratori (singolarmente considerati e non sommati con quelli corrispettivi), si registrano conclusioni non univoche da parte della giurisprudenza di merito.

Secondo un primo orientamento (App. Venezia 18.2.2013; Trib. Pavia 10.12.2014; Trib. Torino 20.6.2015, 27.4.2016, 17.11.2016; Trib. Bari 18.10.2016 e 24.10.2017; Trib. Viterbo 5.1.2016; Trib. Chieti 27.2.2017; Trib. Como 13.7.2017; Trib. Viterbo 14.6.2017; Trib. Ravenna 17.7.2017; Trib. Benevento 16.7.2017; Trib. Bari 11.1.2018, 2.2.2018, 17.3.2018; App. Bari 4.6.2018; Trib. Ferrara 20.4.2018; Trib. Prato 2.8.2018), l’art. 1815, comma 2, c.c. (« se sono convenuti tassi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi ») esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie, la cui ratio è quella di colpire la condotta del mutuante che approfitta della posizione dominante per imporre un regolamento degli interessi, anche soltanto a titolo di interessi di mora, contra legem e che per ciò solo, oltre alla sanzione penale, non è più meritevole, sul piano civile, di percepire alcuna somma a titolo d’interessi (App. Venezia 18.2.2013).

Nel caso di superamento ab origine del tasso soglia d’usura anche soltanto degli interessi di mora, nessuna somma è dunque dovuta a titolo di interessi corrispettivi (anche se inferiori alla soglia d’usura) e moratori, ed il mutuatario avrà diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi: dunque conversione forzosa del mutuo usurario da oneroso a gratuito in forza della estensibilità del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo.

Altra (prevalente) parte della giurisprudenza di merito afferma, viceversa, che ove il tasso di mora risultasse pattuito in termini da superare il tasso-soglia rilevato all’epoca della stipulazione del contratto (usura originaria), la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art. 1815, comma 2, c.c., con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso-soglia) (Trib. Milano 28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016; Trib. Lecce 25.9.2015; Trib. Reggio Emilia 25.2.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Ferrara 16.12.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Bologna 24.2.2016 e 6.12.2016; Trib. Ivrea 26.2.2016; App. Milano 11.5.2017; Trib. Monza 19.6.2017; Trib. Udine 14.11.2017; Trib. Chieti 3.10.2017; Trib. Salerno 19.10.2017; Trib. Torino 14.6.2017; Trib. Verona 11.12.2017; Trib. Ferrara 7.3.2018; Trib. Treviso 24.1.2018; Trib. Verona 5.4.2018; Trib. Santa Maria Capua Vetere 21.5.2018; Trib. Brescia 21.12.2017 e 19.4.2018; Trib. Treviso 22.3.2018 e 9.4.2018; App. Bologna 21.5.2018; Trib. Milano 8.2.2019; Trib. Bologna 6.3.2019; Trib. Milano 9.4.2019).

Questo approccio esegetico è rispettoso del differente inquadramento giuridico degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, avendo essi autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano, infatti, il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata del danno da ritardo nell’adempimento. Da tale distinzione ontologica e funzionale, discende la necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o meglio, di riconoscere che l’unico contratto di finanziamento contiene due distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ed applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l’uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l’altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto, nel caso di inadempimento del mutuatario (evenienza al verificarsi della quale è ragionevole ritenere che diversamente si atteggi la volontà delle parti).

Da ciò discende che l’eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto, non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto. Se dunque gli interessi corrispettivi, convenuti entro il tasso soglia, continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale, l’invalidità della clausola contrattuale concernente la mora, in rigorosa applicazione della sanzione posta dal combinato disposto dagli artt. 1815, comma 2, e 1419 c.c., determina la non debenza degli interessi moratori, ma solo di tali interessi, senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari.

Avvalora tale ricostruzione il disposto dell’art. 1815, comma 2, c.c., invero focalizzato sugli interessi corrispettivi, laddove stabilisce che se sono convenuti interessi usurari la « clausola è nulla » (Trib. Milano 8.3.2016).

Anche da un diverso angolo di visuale è comunque escluso che si possa desumere ex art. 1815, comma 2, c.c. che nessun interesse è dovuto in caso di usurarietà degli interessi moratori. Questa conclusione non è infatti sostenibile in quanto implica la totale non risarcibilità del danno da inadempimento o da ritardo, privilegiando irragionevolmente, con la gratuità del finanziamento, proprio il debitore che non adempie il proprio obbligo restitutorio (ex multis Trib. Milano 9.4.2019). Rileva, al riguardo, l’art. 1224, comma 1, c.c., laddove stabilisce che in assenza di tasso di mora si applica comunque quello corrispettivo o legale.

Ipotizzare, infine, la configurabilità di due diversi tassi soglia, uno per gli interessi corrispettivi ed uno per quelli moratori (secondo la maggiorazione prevista da Bankitalia), non condurrebbe a conclusioni diverse, dovendosi ragionevolmente ritenere che se gli interessi moratori fossero usurari, solo questi non sarebbero dovuti, mentre gli interessi corrispettivi, rispettosi del proprio limite, sarebbero comunque dovuti (Trib. Napoli 13.2.2018).

In tale contesto giurisprudenziale si colloca la decisione in commento che – nel richiamare testualmente il precedente di Cass. n. 21470/2017 – ha precisato che l’art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso-soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell’entità degli interessi dovuti in forza del contratto.

Pertanto, la sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c., non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all’interno della medesima clausola, prevedano l’applicazione di interessi che usurari non siano..

Riguardo agli effetti della usurarietà degli interessi moratori, i giudici di legittimità hanno ragionevolmente stabilito che ove le parti abbiano convenuto un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, “la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione” (ossia, quella relativa alla convenzione di interessi superiori al tasso soglia), poiché “se non si comunica l’invalidità, non si comunica nemmeno l’inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell’invalidità si origina”.

Conclusioni

L’eventuale pattuizione di interessi moratori usurari non si comunica anche agli interessi corrispettivi pattuiti nel rispetto del tasso soglia usura.

Fonte: ilsocietario.it