diritto societario

Rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di imprese

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.

Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 19882 del 23 luglio 2019.

Fonte: ilsocietario.it

Responsabilità tributaria dei soci di società estinta e rilevanza della distribuzione del riparto

In ordine alle obbligazioni tributarie, il limite di responsabilità di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla legittimazione processuale, ma può influire sull’interesse ad agire dei creditori sociali, rapportabile, in via astratta, a quanto riscosso a seguito della liquidazione. La circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto non è comunque dirimente ai fini dell’interesse ad agire del Fisco creditore, laddove anche la possibilità di sopravvenienze attive, o la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci.

Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza 5 settembre 2019 n. 22209

Fonte: ilsocietario.it

La responsabilità omissiva dei soci amministratori di s.r.l.

Compete anche al socio amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri e i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato.

La responsabilità solidale degli amministratori della S.r.l. per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società non costituisce una forma di responsabilità oggettiva posto che l’esonero da responsabilità previsto dall’art. 2476 c.c. non è ancorato al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione deliberante, ma all’effettiva mancanza di qualsiasi profilo di colpa.

La Suprema Corte chiarisce alcuni aspetti fondamentali del regime di responsabilità degli amministratori di S.r.l. equiparandone i caratteri al regime dettato per gli amministratori delle S.p.A. Il giudice di legittimità afferma infatti che la responsabilità degli amministratori non esecutivi di S.r.l. deve essere trattata alla stregua di una responsabilità per colpa, elemento soggettivo da valutarsi con i medesimi criteri utilizzati nel contesto delle società azionarie, operando in tal modo una totale equiparazione dei due regimi normativi. Nel suo iter logico-argomentativo, però, con un importante passaggio interpretativo, si discosta dal dettato normativo dell’art. 2476 c.c. e dall’interpretazione che dello stesso dà parte della dottrina, che vede nel mero dissenso manifestato in sede consiliare un’esimente della responsabilità per gli amministratori dissenzienti.

Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 2038 del 26 gennaio 2018

Fonte: ilsocietario.it

Esecuzione nei confronti del socio illimitatamente responsabile della società di persone e beneficio di preventiva escussione.

L’art. 2304 c.c. prevede il beneficium excussionis, ovvero il beneficio della preventiva escussione, in favore dei soci illimitatamente responsabili di una società di persone.

In base a tale diritto il creditore sociale non può pretendere il pagamento dal socio se non dopo l’escussione del patrimonio sociale. Si potrà poi agire contro il patrimonio personale del socio solo a seguito della infruttuosa esecuzione nei confronti della società.

Il creditore può comunque richiedere l’emissione di un titolo esecutivo nei confronti del socio, illimitatamente responsabile, di società di persone, contestualmente al titolo richiesto nei confronti della società stessa.

Fonte: ilsocietario.it

Computo dei soci lavoratori di cooperativa ai fini dell’integrazione del requisito dimensionale

In una società cooperativa, anche i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito dimensionale per l’applicazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro: con la conseguenza della fruibilità anche dai lavoratori dipendenti non soci della tutela prevista dall’art. 18, l. n. 300 del 1970, nel testo novellato dall’art. 1, comma 42, l. n. 92 del 2012.

Il caso. La Corte d’appello di Palermo aveva condannato una società di Autoservizi alla riassunzione entro tre giorni di un lavoratore licenziato, in mancanza, al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

La Corte palermitana aveva ritenuto violato l’obbligo di repechage, per l’assunzione di un nuovo dipendente, ancorché a tempo determinato e parziale, in concomitanza con la decisione del licenziamento e aveva ritenuto applicabile la tutela obbligatoria, in difetto del requisito dimensionale dell’impresa.

Cass., sez. lav., 11 marzo 2019, n. 6947

Fonte: ilgiuslavorista.it

Pubblicato il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, la n. 38, il D.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 emanato in attuazione della legge delega n. 155/2017 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il provvedimento, in un corposo corpus normativo di 391 articoli, contiene la riforma organica delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare vigente, la disciplina del sovraindebitamento e altre norme (tra cui modifiche al codice civile, al testo unico bancario ecc.)

Come previsto dall’art. 389, il Codice entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla data della sua pubblicazione e quindi il 14 agosto 2020 fatta eccezione per alcune singole ipotesi previste in deroga (art. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388) la cui efficacia è stata prevista a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi dal giorno 16 marzo 2019. Altre singole norme infine, prevedono una entrata in vigore differita anche rispetto alla vacatio lunga.

Fonte: ilfallimentarista.it

La responsabilità dei sindaci per omesso controllo sull’attività gestoria

In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità promossa dai creditori sociali, ai sensi dell’art. 2394 c.c. il bilancio costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere, onde un bilancio in attivo o in pareggio è idoneo ad offrire un’informazione rassicurante ed affidabile.

Allorché, poi, nonostante la relazione dei sindaci al bilancio, in cui si evidenzi l’inadeguatezza della valutazione di alcune voci, l’assemblea deliberi comunque la distribuzione degli utili ai soci ai sensi dell’art. 2433 c.c. senza obiezioni, in quella sede, da parte degli organi sociali di gestione e di controllo, l’idoneità, o no, di detta relazione sindacale ad integrare di per sé l’elemento della oggettiva percepibilità per i creditori circa la falsità dei risultati attestati dal bilancio sociale rimane oggetto di un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito.

Fonte: ilsocietario.it

Responsabilità omissiva del Collegio Sindacale se svolge in ritardo le attività di controllo

La Cassazione ha stabilito che il ritardo nello svolgimento della doverosa attività di controllo del collegio sindacale ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. determina la responsabilità omissiva del collegio sindacale, anche se tale attività è stata effettivamente compiuta in epoca successiva.

Cassazione Civile, Seconda Sezione, Sentenza n. 23552 del 28 settembre 2018.