Esclusione della personalità giuridica del condominio e relativo potere di agire anche in capo al singolo condomino

Il giudizio ha avuto origine nel 2004 dall’azione del condominio volta alla riduzione in pristino delle opere realizzate dalla condòmina Tizia in violazione del regolamento condominiale. In primo grado, il Tribunale accoglieva le difese del Condominio, condannando la condomina alla riduzione in pristino delle opere. In secondo grado, la Corte d’appello, accoglieva il ricorso sul punto della riduzione in pristino; tuttavia, in tale giudizio era stara riconosciuta una soccombenza reciproca: i Giudici, infatti, negavano anche la correttezza del distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato della condomina, ma accoglievano il suo appello quanto al difetto di prova di un aggravamento della servitù conseguente allo spostamento all’interno dell’appartamento della scala di accesso al quinto piano. Stante la parziale soccombenza, la condomina decideva di ricorrere in Cassazione al fine di ottenere la riforma della decisione d’appello. Avverso detta iniziativa processuale, resisteva il condominio che, pur contestando il contenuto del ricorso di Tizia, non aveva impugnato i capi della sentenza di appello ove era risultato soccombente. Proprio su tale ultimo aspetto, Caia, altra condomina, proponeva ricorso incidentale avverso i capi della sentenza di appello in cui il Condominio era risultato soccombente (ossia la compensazione delle spese di appello).

A causa della complessità della vicenda, con ordinanza interlocutoria n. 27101 del 2017, la questione è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite per un chiarimento concernente la legittimazione processuale del singolo condomino (non costituitosi autonomamente) ad impugnare la sentenza di primo o di secondo grado resa nei confronti del condominio, anche alla luce del principio sancito da SS.UU. n. 19663 del 2014, secondo cui il singolo condomino deve essere considerato parte solo se intervenga nel processo, e non, invece, già qualora sia rappresentato dall’amministratore.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. a Sezioni Unite ha evidenziato che non può negarsi la legittimazione alternativa individuale al singolo condomino quando si sia in presenza di cause introdotte da un condominio o da un terzo che incidano sui diritti vantati dal singolo su di un bene comune. Per meglio dire, in relazione al peculiare atteggiarsi dei rapporti condominiali, che, essendo oggetto del ricorso incidentale un diritto afferente alla sfera di ogni singolo condòmino, ciascuno di essi può autonomamente far valere la situazione giuridica vantata. A tal fine può avvalersi personalmente dei mezzi d’impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, inserendosi nel processo, delimitato quanto all’oggetto dall’evoluzione maturata, cioè nello stato in cui vi interviene, ma con intatta la facoltà di spiegare il mezzo di impugnazione. Al controricorso individuale può dunque accedere il ricorso incidentale che, nei limiti della materia del contendere incorniciata in fase di merito, risponda alla autonoma facoltà azionata, senza risentire dell’analoga difesa già svolta dal condominio e dunque dei limiti ventilati dall’ordinanza.

Cass. civ., sez. un., 18 aprile 2019, n. 10934

Fonte: condominioelocazione.it