Il condomino danneggiato partecipa alle spese riparatorie del danno cagionato da omessa manutenzione delle parti comuni

Una s.r.l. chiede l’impugnazione della sentenza della Corte territoriale che annullava la delibera assembleare impugnata dalla società stessa. Tale delibera aveva ripartito le spese per risarcire i danni subiti dalla porzione di proprietà esclusiva della società a causa dell’omessa manutenzione di una corte comune. La decisione impugnata affermava la sussistenza dell’obbligo dell’appellante di contribuire anche essa, in quanto condomina, alla spesa.

L’obbligo del condomino danneggiato di partecipare alle spese di riparazione delle parti comuni. L’accertamento della responsabilità risarcitoria della compagine condominiale per i danni cagionati dall’omessa manutenzione delle parti comuni alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, risultante da sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell’amministratore, non esclude che lo stesso condomino danneggiato rimanga a sua volta gravato pro quota nel confronti del condominio dell’obbligo di contribuzione alla spesa correlata, che trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell’edificio.
Pertanto, la delibera assembleare in oggetto non contrasta con la condanna risarcitoria statuita dal Tribunale.
Sulla base di tali premesse, la S.C. afferma che «il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c., assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati».

Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18187/21, depositata il 24 giugno.

Fonte: dirittoegiustizia.it