INAIL: Chiarimenti sullo smart working

Con la Circolare INAIL 48_2017 smart working l’INAIL ha voluto fornire importanti chiarimenti operativi per aiutare le aziende che intendono avvalersi del lavoro agile.

Tutele

Sono garantite agli smart workers le medesime tutele di cui gode chi opera esclusivamente all’interno dell’azienda senza alcun inasprimento della pressione contributiva.

Infortuni sul lavoro

L’INAIL tutela il lavoratore agile non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per i rischi connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale. In assenza di indicazioni precise nell’accordo, quindi, occorrerà accertare che il lavoratore, al momento dell’infortunio, stesse svolgendo un’attività collegata, anche indirettamente, alla prestazione lavorativa richiesta all’esterno dei locali aziendali “in quanto attività necessitata e funzionale alla prestazione di lavoro”.

Infortuni in itinere

Il lavoratore agile ha diritto alle prestazioni di legge purché tali infortuni siano occorsi “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali…quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza” (art. 23, comma 3, L. n. 81/2107).

Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali (art. 22, comma 2, L. n. 81/2017).