Sì al prolungamento della corsa dell’ascensore a spese del singolo condòmino

Può un condòmino prolungare a proprie spese la corsa dell’ascensore di un piano? Secondo la Corte d’Appello di Milano la risposta è affermativa.

L’intervento di prolungamento della corsa dell’ascensore dal quarto al quinto piano dell’edificio, che un condomino voglia eseguire a proprie spese, non è innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c. bensì uso della cosa comune regolato dall’art. 1102 c.c.

Un condòmino, dopo aver acquistato un appartamento al quinto piano di un edificio di Milano con ascensore che arrivava solo fino al quarto piano, si è visto respingere dall’assemblea la propria richiesta di innalzamento dell’impianto di ascensore a proprie spese. Nella stessa assemblea peraltro era stata approvata l’eliminazione delle coperture in eternit presenti sul lastrico solare comune, con demolizione dei vani esistenti e installazione di panelli solari o fotovoltaici.

La Corte d’Appello rilevava la legittimità della domanda del condòmino di innalzamento dell’ascensore (e relativo prolungamento della scala) fino al quinto piano, in modo che ne traesse utilità la propria unità immobiliare. I giudici hanno evidenziato che i mutamenti nella composizione di un edificio, che nel caso di specie erano stati trasformati da solai in abitazioni, facevano sorgere esigenze di utilizzo diverso e più intenso delle parti comuni già esistenti quale – appunto – l’ascensore, posto originariamente non a servizio di tutti i piani. L’innalzamento di un piano dell’ascensore e della scala da parte di un condomino non è quindi in conflitto con l’art. 1102 c.c., poiché si tratta di una modifica che non altera la destinazione delle parti comuni, non impedisce l’altrui paritario uso e rientra nelle facoltà del condomino per una “migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c.” (Cass. 4 settembre 2017, n. 20712).

La Corte di Milano ha quindi correttamente applicato l’art. 1102 c.c. dichiarando la nullità della delibera assembleare nella parte in cui aveva rigettato la richiesta del condomino di realizzare, a proprie spese, il prolungamento dell’ascensore e della scala dal quarto al quinto piano, mentre ha ribadito la validità del punto della delibera impugnata che aveva deciso l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici sul lastrico solare comune, dovendosi nell’uso di questo bilanciare gli auspici del singolo condomino che voglia fare di tale bene un utilizzo diverso e più intenso con gli interessi collettivi degli altri partecipanti.

Corte d’Appello, Milano, sez. III, sentenza 18/05/2017 n°2145

Nessun compenso extra all’amministratore condominiale per opere straordinarie non deliberate

L’amministratore di condominio agisce in base ad un mandato da parte dei condomini, che viene conferito con uno specifico incarico.

Nel mandato devono essere indicati sia l’attività necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministratore sia il compenso stabilito per l’attività amministrativa di durata annuale. In base alla disciplina del mandato, quindi, nella retribuzione dell’amministratore (mandatario) si intende compresa tutta l’attività prestata in favore del Condominio (mandante).

D: Siamo obbligati a pagare un compenso extra all’amministratore che ha fatto eseguire lavori di ristrutturazione non preventivamente richiesti in assemblea perché, a suo dire, urgenti?

R: La legge (art. 1129 c.c.) prevede che all’atto di accettazione della nomina o del rinnovo, l’amministratore deve, a pena di nullità della nomina, specificare con chiarezza l’importo complessivo dovutogli a titolo di compenso. Da ciò si ricava che l’eventuale richiesta di un compenso aggiuntivo per le opere straordinarie eseguite senza la preventiva approvazione da parte dell’assemblea è illegittima e quindi, in questi casi, nessun compenso extra è dovuto all’amministratore.

Stesso discorso vale per il rimborso di spese anticipate dall’amministratore senza la preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea, non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile in mancanza di una valida delibera.

(Trib. Genova n. 1501/2001; Cass. n. 3596/2003; Cass. n. 22313/2013)

Compri casa? Il Notaio custodisce i tuoi soldi fino alla trascrizione.

Compravendita immobiliare e conto deposito presso il Notaio.

La recente legge sulla concorrenza n.124/2017, in vigore dal 29 agosto scorso, ha previsto l’obbligo del deposito del prezzo presso il Notaio, al fine di garantire l’acquirente da eventuali vendite plurime da parte del venditore o trascrizioni pregiudizievoli, fino alla trascrizione del contratto di compravendita.

In che cosa consiste il conto deposito: è un conto corrente intestato al Notaio sul quale viene depositato il denaro ricevuto dall’acquirente dell’immobile fino alla trascrizione. Prima dell’entrata in vigore della legge, sia in sede di preliminare che in sede di rogito il denaro veniva consegnato direttamente al venditore.

Cosa succede oggi: in sede di preliminare e di rogito le somme vengono versate al Notaio, che le tiene in deposito fino a quando non sia eseguita la trascrizione nei registri immobiliari.

D: a chi consegna le chiavi il venditore?

R: La nuova legge, ad oggi, nulla dice in merito alla consegna delle chiavi. Si presume quindi che continueranno ad essere consegnate all’acquirente in sede di rogito.

In questo modo, in caso di “sorprese” (ipoteche giudiziali, sequestri, pignoramenti, domande giudiziali, ecc.) successivamente al preliminare o al rogito e prima della trascrizione l’acquirente può recuperare tutto il denaro, custodito appunto dal Notaio.

In ogni caso l’attesa non è lunga, in quanto il Notaio trascrive nel più breve tempo possibile, solitamente entro 30 giorni (come stabilito dall’art. 2671 cod. civ. e dall’art. 21 della Legge 25 giugno 1943 n. 540 in riferimento all’adempimento dell’obbligo tributario che incombe sul pubblico ufficiale).

Avv. St. Marco Domenico Luongo

 

Locazione: inventario e restituzione immobile

Prima parte. Restituzione immobile al locatore e consegna chiavi. L’importanza dell’inventario.

Con il contratto di locazione di immobile urbano il locatore (proprietario) si obbliga a far godere al conduttore (inquilino) un immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art. 1571 c.c.).

I contratti di locazione sono disciplinati dalla Legge 392/78 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, che stabilisce anche le ripartizioni delle varie spese di ordinaria e straordinaria manutenzione tra conduttore e locatore.

Nei contratti di locazione, talvolta, mancano alcune specifiche importanti che potrebbero far sorgere dei problemi di non facile risoluzione alla scadenza del contratto. Una di queste è l’inventario, ovvero una lista dettagliata di tutti i beni che si trovano all’interno dell’immobile oggetto del contratto. L’inventario deve essere preciso ed indicare anche lo stato in cui i beni si trovano alla data dell’ingresso del conduttore nell’immobile.

D: Perché l’inventario è così importante?

R: Perché alla scadenza del contratto, quando il conduttore dovrà restituire l’immobile al locatore nel medesimo stato in cui l’ha ricevuta (art. 1590 c.c.), grazie all’inventario sarà possibile verificare se questo obbligo è stato rispettato o meno.

Da notare che l’inventario tutela sia il locatore che il conduttore; se al termine del periodo di locazione, infatti, l’immobile verrà restituito senza danni e nel medesimo stato di conservazione che aveva alla consegna, tenuto conto ovviamente del normale deperimento, il conduttore, se in regola con il pagamento dei canoni di locazione, potrà pretendere dal locatore la restituzione della cauzione iniziale (comprensiva di interessi legali).

Un caso recente.

Recentemente la Cassazione Civile, Sezione III, con sentenza n. 6467/2017 ha stabilito che “la consegna delle chiavi è condotta idonea a consentire la reimmissione nel possesso del locatore, ma la restituzione deve essere incondizionata, cioè effettiva, e determinare la concreta disponibilità del bene da parte del locatore.”

Questo significa che non basta ‘consegnare le chiavi’ per restituire l’immobile locato, ma occorre restituire l’immobile libero da eventuali beni di pertinenza del conduttore, in modo che il locatore possa effettivamente essere messo nella piena ed incondizionata disponibilità dell’immobile e goderne liberamente.

Avv. Marco Domenico Luongo

Controlli a distanza col “Badge”? No senza accordo sindacale

L’eventuale rilevazione dei dati effettuata con lo scopo di controllare il lavoratore a distanza è illegittima ai sensi dell’art. 4 St. Lav.

La Cassazione sezione Lavoro, con sentenza n. 17531 del 14 luglio 2017, ha recentemente precisato che il badge utilizzato per l’entrata e l’uscita dal luogo di lavoro del dipendente non si può utilizzare come strumento di controllo senza preventivo accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro.

Cass. sez. lav., 14 luglio 2017, n. 17531

Massima

Costituisce un controllo a distanza che necessita un preventivo accordo sindacale o l’autorizzazione da parte della DTL ai sensi dell’art. 4 St. Lav. il badge che, oltre a verificare l’entrata e l’uscita dal luogo di lavoro del prestatore, sia in grado di controllare gli spostamenti di quest’ultimo, accertare le tempistiche nello svolgimento delle mansioni assegnate e le pause effettuate.

La procedura formale prevista dal comma 2 dell’art. 4 St. Lav. costituisce il mezzo attraverso il quale il Legislatore bilancia il diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza e quello del datore volto a preservare l’organizzazione imprenditoriale e la sicurezza sul luogo di lavoro. Per questo motivo non è ammissibile presupporre un’autorizzazione tacita o per fatti concludenti basata sul presupposto che i lavoratori e le associazioni sindacali sono a conoscenza dell’utilizzo all’interno dell’impresa di strumenti idonei a controllare a distanza la prestazione lavorativa.

In senso conforme: Cass. sez. lav., 13 maggio 2016, n. 9904; Cass. sez. lav., 17 luglio 2007, n. 15892

Pagamento provvigione al mediatore

Mediazione immobiliare e provvigione. Seconda parte.

Pagamento della provvigione al mediatore.

Torniamo ad occuparci della compravendita immobiliare ed in particolare del pagamento della provvigione spettante al mediatore. Nella prima parte abbiamo visto che il diritto alla provvigione sorge con la stipulazione del contratto preliminare.

Oggi quasi tutte le agenzie immobiliari dispongono di moduli prestampati, con i quali sottoscrivere una proposta irrevocabile d’acquisto. In alcuni di questi moduli sono indicati tutti gli elementi identificativi della futura vendita, descrizione dell’unità immobiliare (compresi dati catastali), la data entro la quale deve avvenire la stipula del rogito, il prezzo ecc., oltre alla dicitura “Conclusione del contratto preliminare”. In questi casi la proposta stessa è un contratto preliminare perché idonea a far sorgere l’obbligo della conclusione del contratto definitivo per le parti, sanzionabile con l’esecuzione in forma specifica oppure con il risarcimento del danno.

Se firmo un modulo di proposta/preliminare, quindi, il diritto alla provvigione nasce nel momento in cui l’agenzia mi comunica l’accettazione della proposta, in quanto il preliminare è concluso. Naturalmente questa comunicazione dovrà rispettare le forme previste nel modulo; se è richiesta una raccomandata a.r. non basterà una semplice telefonata da parte dell’agenzia.

D: È possibile posticipare il pagamento della provvigione al momento della stipula dell’atto dal notaio?

R: Si, se l’agenzia immobiliare è d’accordo. Occorre però indicarlo espressamente nella proposta. Solitamente, infatti, le agenzie richiedono il pagamento nel momento esatto in cui matura il diritto alla provvigione e quindi alla conclusione del preliminare. Ci si può però accordare affinché il pagamento della provvigione avvenga in sede notarile contestualmente al rogito.

Esempio di clausola che identifica la proposta con un contratto preliminare: “La presente proposta si perfeziona in vincolo contrattuale (contratto preliminare) non appena il proponente avrà conoscenza dell’accettazione della proposta stessa da parte del venditore…”.

Un consiglio: se possibile, farsi inviare in anticipo dall’agenzia copia della proposta d’acquisto per leggerla con calma e segnare eventuali punti da chiarire.

In ogni caso, prima di firmare la proposta si deve leggere tutto con attenzione fino all’ultima riga.

Avv. Marco Domenico Luongo

Mediazione immobiliare e provvigione

Prima parte: un caso recente.

Quando si vuole acquistare o vendere un immobile ci si rivolge spesso alle agenzie di mediazione immobiliare.

Talvolta, per svariati motivi tra cui la “fretta” di concludere l’affare, eventuali incomprensioni, mancanza di chiarezza ecc., rimangono dubbi aperti relativamente alla provvigione, il cui diritto viene maturato dall’agenzia soltanto ad affare concluso. Se non risolti, questi dubbi possono finire nelle aule dei tribunali rischiando di mandare all’aria la compravendita.

 Cosa si intende per “affare concluso”?

Queste le definizioni fornite dalla giurisprudenza.

Contratto preliminare: Con la stipulazione di un contratto preliminare redatto in forma scritta l’affare è concluso. La stipulazione di un preliminare di compravendita di un immobile è infatti sufficiente a far sorgere il diritto del mediatore alla provvigione, sempre che si tratti di un contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ad substantiam ex art. 1350 e 1351 c.c. Il vincolo giuridico creato dal preliminare abilita ciascuna delle parti ad agire per l’esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. (cfr. tra le tante, Cass., Sez. III, 5 marzo 2009, n. 5348; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2007, n. 22000; Cass., Sez. III, 6 agosto 2004, n. 15161).

Preliminare di preliminare: scritto provvisorio da cui non nasce l’obbligo di conclusione di un contratto definitivo. Non integra la conclusione dell’affare (Trib. Napoli 22 marzo 2003, in D&G, 2004, 681).

Minuta (o Puntuazione): La Minuta è una dichiarazione di intenti, rappresentata da una serie di documenti che le parti sottoscrivono e si scambiano nel corso delle trattative (spesso lunghe e complesse), attraverso cui si manifesta l’intenzione di concludere il contratto, senza che però sorga un vero e proprio vincolo negoziale. Non costituisce un vincolo giuridico che consenta a ciascuna delle parti di agire per l’esecuzione del contratto e quindi non è idonea a far sorgere in capo al mediatore il diritto alla provvigione. (cfr. Cass., Sez. III, 14 luglio 2004, n. 13067; Trib. Savona 29 agosto 2005, in De Jure, 2006).

Il caso.

Il Tribunale di Torino, Sezione Prima, sentenza n. 1411 del 14 marzo 2016, ha accertato che tra due soggetti non era stato concluso un vero e proprio “contratto preliminare” di compravendita, bensì una mera “puntuazione” o al massimo un “preliminare di preliminare” dichiarando che non poteva ritenersi integrata la “conclusione dell’affare”, cui l’art. 1755 c.c. ricollega la nascita del diritto del mediatore alla provvigione.

L’agenzia immobiliare Alfa riceveva da Tizio un’offerta irrevocabile per l’acquisto di un immobile di proprietà di Caio. Le parti convenivano che il prezzo offerto era da pagarsi, con un primo acconto, a titolo di caparra confirmatoria e, per il residuo, alla data del rogito e in concomitanza della consegna dell’immobile. Contestualmente alla sottoscrizione dell’offerta Tizio consegnava un assegno bancario con parte dell’importo stabilito a Caio e si impegnava a corrispondere all’agenzia Alfa la somma di euro 9.500 oltre IVA per l’opera di mediazione svolta nella trattativa immobiliare. Tale offerta non veniva accettata da Caio e, pertanto, Tizio formulava una seconda proposta apportando un aumento del prezzo offerto, la conferma del periodo stabilito tra le parti per la sottoscrizione dell’atto e la conferma dell’impegno al pagamento di parte dell’importo a titolo di caparra confirmatoria. L’agenzia Alfa comunicava a Tizio la sostanziale accettazione della seconda offerta da parte di Caio e chiedeva comunque, a tal proposito, di convenire il giorno per la firma del contratto preliminare. A seguito di ripetuti solleciti telefonici, di comunicazioni e raccomandate inviate dall’agenzia Alfa con la richiesta di pagamento delle proprie spettanze a cui però non seguiva alcuna risposta da parte di Tizio, l’agenzia Alfa instaurava la rituale e obbligatoria procedura di mediazione con Tizio, che si concludeva senza alcun accordo. L’agenzia Alfa citava quindi in giudizio Tizio avanti il Tribunale di Torino chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 9.500 oltre IVA per l’opera di mediazione svolta nella trattativa immobiliare in oggetto. Tizio si costituiva respingendo integralmente la domanda proposta dall’agenzia Alfa.

La soluzione del Tribunale.

Il Giudice Istruttore rilevava che tra Caio e Tizio non era stato concluso un vero e proprio “contratto preliminare” di compravendita, bensì una mera “puntuazione” sulla base delle seguenti considerazioni:

  1. mancanza del requisito della forma scritta ad substantiam ex artt. 1350 e 1351 c.c.;
  2. mancanza di accettazione della proposta di Tizio, per iscritto e con sottoscrizione da parte di Caio, entro il termine di irrevocabilità della stessa, così come previsto espressamente nell’offerta;
  3. comune volontà delle parti di non considerare concluso alcun “contratto preliminare” emersa inequivocabilmente dalla terminologia usata nelle comunicazioni via E-mail scambiate tra le parti e prodotte in giudizio.

La natura giuridica di “puntuazione” dell’offerta di Tizio è stata ritenuta confermata dal fatto che le parti non avevano raggiunto l’intesa su tutti gli elementi dell’accordo, ma soltanto su quelli essenziali. Non essendo stato possibile attribuire la natura giuridica di “contratto preliminare” all’accordo tra le parti, ma soltanto la mera natura di “puntuazione”, quindi, non può ritenersi integrata quella “conclusione dell’affare”, ai sensi dell’art. 1755 c.c., che ricollega la nascita del diritto del mediatore alla provvigione.

Il Tribunale ha rigettato la domanda dell’agenzia immobiliare Alfa condannandola a rimborsare a Tizio le spese processuali. (Tribunale di Torino, Sez. I, 14 marzo 2016, n. 1411)

Avvocati: preventivo obbligatorio

Dal 29 agosto 2017 il professionista deve rendere noto il preventivo obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente.

Il preventivo deve comprendere tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico, indicando anche i dati della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Questa la sostanza della norma che introduce l’obbligo del preventivo per gli avvocati, contenuta nella Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.189 del 14-08-2017 ed entrata in vigore a fine agosto.

LEGGE CIRINNA’: SI ALLA STEPCHILD ADOPTION PER FAMIGLIE OMOGENITORIALI

Le Unioni Civili costituiscono a tutti gli effetti una famiglia.

La legge n. 76 del 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2016, n. 118, ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di “famiglia”. La stabile relazione affettiva tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di un medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana, costituisce a tutti gli effetti una “famiglia”, luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il mero fattore “omoaffettività” possa costituire ostacolo formale.

Il Tribunale dei Minorenni di Bologna, con sentenza 31 agosto 2017 (Presidente estensore Giuseppe Spadaro), ha stabilito che nell’ipotesi di minore concepito e cresciuto nell’ambito di una coppia dello stesso sesso, sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l’interesse concreto del minore al suo riconoscimento.

Il Giudice Bolognese precisa che questa interpretazione è stata di recente avallata dall’articolo 1 della legge 76 del 2016. Infatti, la «clausola di salvaguardia» che chiude il comma 20 di detto articolo apre alla possibilità di un’applicazione alle unioni civili delle disposizioni in materia di adozioni, ma solo, per l’appunto, nei limiti del diritto vigente. La sua funzione, dunque, è quella di chiarire all’interprete che la mancata previsione legislativa dell’accesso all’adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto all’orientamento consolidatosi negli ultimi anni in giurisprudenza in favore dell’adozione coparentale ai sensi della lettera d) dell’art. 44 l. 184 del 1983.

fonte: Il Caso

Il Trust per assicurare risorse alla figlia del disponente è meritevole di tutela anche se il trustee è un soggetto legato al disponente da rapporto familiare

Il Tribunale di Cuneo, con sentenza n.788/2017 pubblicata il 26/07/2017, ha stabilito che in un Trust X con finalità di tutela familiare, ove non risulti provato né dedotto che i disponenti abbiano effettivamente mantenuto la disponibilità di fatto dei beni ed il potere di amministrazione o di disposizione al di là di quanto previsto nell’atto costitutivo, la circostanza che sia stato nominato trustee un soggetto legato al disponente da rapporto familiare e di convivenza non può costituire di per sé solo elemento determinante al fine prova di una simulazione, soprattutto ove si consideri che la scelta del trustee nell’ambito della famiglia del disponente appare compatibile con lo scopo di un trust dichiaratamente istituito per soddisfare le esigenze della figlia dei disponenti.

Aggiunge il magistrato che a nulla vale una precedente sentenza con la quale il medesimo Tribunale di Cuneo dichiarava inefficace lo stesso Trust X nei confronti di una Banca a seguito di pronuncia ex art. 2901 c.c. (azione revocatoria), in quanto detta pronuncia ex art. 2901 c.c. ha efficacia nei soli confronti di chi ha invocato la relativa tutela e che le valutazioni del Tribunale, in quella occasione, non potevano che essere legate al caso concreto dedotto in giudizio e alla specifica posizione del creditore attore. Tali valutazioni, pertanto, non sono utilizzabili in altra sede.

Spiega il giudice Cuneese che l’ammissibilità del trust interno è stata oggetto di rilevante dibattito per via del fatto che l’unico elemento di estraneità finirebbe con l’essere la legge applicabile, trattandosi di soggetti residenti in Italia e di beni esistenti sul territorio italiano. L’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale più recente è tuttavia nel senso della piena riconoscibilità nell’ordinamento italiano del c.d. trust interno. La giurisprudenza di merito ha stabilito la validità, in forza della Convenzione de l’Aja, del trust che presenta come unico elemento di estraneità rispetto al nostro ordinamento l’applicazione della legge straniera, sancendo l’assoluta libertà del disponente nella scelta della legge regolatrice. Diversa questione è quella della eventuale nullità dell’atto istitutivo del trust per frode alla legge, ossia quando il trust appare costituire il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa, che per il trust ordinario di regola è l’art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale). E’ quindi necessario esaminare le circostanze del caso di specie, da cui desumere la causa concreta dell’operazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10105 del 09/05/2014, Rv. 631179) onde verificare se il trust istituito abbia una causa concreta legittima oppure costituisca solo un mezzo per eludere norme imperative quali l’art. 2740 c.c.. Nel caso di specie il Trust X è stato costituito per assicurare risorse future alla figlia del disponente. In astratto si tratta quindi di un interesse meritevole di tutela, considerando il fatto che il nostro ordinamento ormai riconosce e disciplina espressamente una serie di strumenti attraverso i quali si realizza l’effetto di segregazione patrimoniale con destinazione del patrimonio cosi separato al soddisfacimento di interessi di soggetti deboli o di familiari. Il trust oggetto di causa è quindi un ordinario trust con finalità di tutela familiare.

Tribunale Cuneo, 26 luglio 2017