Eccessiva navigazione sul web e licenziamento

Eccessiva navigazione sul web e licenziamento: chiarimenti della Cassazione

Cassazione civile, sez. lav., 15/06/2017,  n. 1486

L’utilizzo sistematico e ripetuto (non sporadico ed occasionale) degli strumenti aziendali per accedere alla rete internet per ragioni estranee alla prestazione lavorativa integra una condotta contraria agli obblighi di correttezza e buona fede e di conseguenza giustifica il licenziamento.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla rilevanza della eccessiva navigazione in internet durante l’orario di lavoro, in caso di licenziamento. E’ legittimo il licenziamento di un lavoratore che durante l’orario di lavoro passi lungo tempo a navigare nel web?

Nel caso di specie il datore di lavoro, aveva inviato il provvedimento disciplinare nei termini ma non ne aveva rispettato il termine di 15 giorni per la comunicazione al dipendente; tale vizio tuttavia non è stato ritenuto imputabile al datore di lavoro. Allo stesso modo non è stata considerata rilevante l’ignoranza del regolamento aziendale quando le violazioni dello stesso possono essere conosciute dal lavoratore usando il semplice buon senso.

Parimenti irrilevante per la Cassazione è risultata la doglianza relativa alla presenza di dati personali protetti da privacy nella lettera di contestazione, in quanto per i giudici della Suprema Corte il datore di lavoro si era limitato a contestare data, ora e durata della connessione internet del lavoratore.

La Cassazione, respingendo definitivamente il ricorso del lavoratore licenziato, ha precisato chel’articolo 4 St. Lav. non è applicabile nei casi di attività volta ad individuare la realizzazione di comportamenti illeciti dei dipendenti idonei a recare danno all’azienda.

Fonte: Diritto & Giustizia 2017, 16 giugno

Asl di Bari condannata per lite temeraria

Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, con sentenza del 6 giugno 2017, ha condannato l’ASL per lite temeraria.

Un dipendente della azienda sanitaria di Bari in data 17.10.2016 aveva notificato un decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di emolumenti, che veniva concesso dal giudice. L’ASL provvedeva al pagamento delle somme intimate con la busta paga relativa al mese di novembre 2016 (con valuta il giorno 25.11.2016) ed il giorno successivo (26.11.2016) depositava ricorso in opposizione, notificando il medesimo al dipendente in data 10.2.2017.

Nel caso di specie il giudice, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere, ha evidenziato la palese infondatezza dei motivi dell’opposizione poiché non risultava che fosse stata effettuata al solo scopo di evitare l’esecuzione forzata e, quindi, con riserva di ripetizione in caso di accoglimento della stessa. L’inevitabile e conseguente contrasto sulle spese di lite è stato quindi risolto dal magistrato secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.

L’ASL, precisa il magistrato, ha “prima versato al dipendente la somma da questi intimata e poi ha proposto opposizione avverso il titolo monitorio chiedendone la revoca sul presupposto – evidentemente infondato – della insussistenza del diritto fatto valere dall’intimante.”

In buona sostanza l’azienda sanitaria ha effettuato il pagamento della somma intimata al dipendente e subito dopo ha proposto opposizione avverso il titolo monitorio. Dopo oltre  due mesi ha poi notificato il medesimo ricorso al dipendente, motivando tale “tempistica” con le disfunzioni organizzative che derivano dalle notevoli dimensioni dell’azienda. Il giudice ha precisato che le disfunzioni organizzative aziendali, pur se oggettivamente indiscutibili, non possono tuttavia giustificare la contraddittoria condotta dell’opponente, la quale ha avuto tutto il tempo di assumere le determinazioni utili per evitare di dar corso ad un inutile giudizio di opposizione.

Alla luce di tali fatti il giudice del Tribunale di Bari ha ritenuto di evidenziare il carattere temerario della lite, “perché già al momento della sua instaurazione l’opponente era cosciente dell’infondatezza dell’opposizione e delle tesi sostenute, o comunque nella sua condotta è mancata la normale diligenza per l’acquisizione di detta consapevolezza (in relazione ai presupposti per la configurabilità della lite temeraria fonte di responsabilità processuale aggravata v. da ultimo Cass. 3464/17)”

(Fonte: www.ilcaso.it)

 

Come ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dei condomini morosi

Negli ultimi anni la crisi che investe il nostro bel paese ha causato un aumento della morosità in particolare nei condomini, lasciando agli amministratori condominiali l’arduo compito di recuperare il dovuto, con tutte le difficoltà note agli operatori del settore.

Con la riforma del condominio attuata dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220, avente l’intento di tutelare maggiormente i condomini in regola con i pagamenti, sui quali gravano le spese derivanti dall’omesso versamento delle quote di competenza da parte dei condomini morosi, si è cercato di agevolare la disciplina del recupero coattivo dei crediti agendo sull’obbligo in capo all’amministratore di attivarsi tempestivamente. L’art. 1129 c.c. in particolare, al comma 9, ha sancito in capo all’amministratore il dovere di “agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso”, elencando al comma 12, fra le possibili condotte integranti una irregolarità nell’esecuzione del mandato (che giustificherebbe la revoca da parte dell’assemblea dei condomini) proprio l’inottemperanza a detto dovere.

Il legislatore, allo scopo di garantire la tempestività dei pagamenti, ha introdotto una speciale disciplina del procedimento monitorio in materia condominiale con particolare riguardo alla immediata esecutività del decreto ingiuntivo.

In particolare l’art. 63 disp. att. c.c stabilisce che l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, senza bisogno di autorizzazione da parte dell’assemblea, per la riscossione delle quote di competenza in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea. Si tratta di una procedura semplificata nella quale costituisce prova sufficiente, ai fini dell’accoglimento del ricorso e concessione della provvisoria esecuzione, il rendiconto preventivo o consuntivo unitamente al deposito del relativo piano di riparto che siano stati ritualmente approvati dall’assemblea.

Nonostante la chiarezza di questa norma, nella prassi, la clausola di provvisoria esecuzione viene spesso erroneamente concessa in presenza della sola delibera di approvazione del rendiconto e non anche dello stato di riparto, aprendo il fianco a pretestuose opposizioni da parte dei condomini morosi.

La Suprema Corte, con sentenza n. 24957 del 6.12.2016, ha infatti confermato che “la delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese, sulla cui base l’amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, giusta l’art. 63 disp. att. c.c., deve necessariamente precedere la proposizione del ricorso ex art. 633 c.p.c.” (Cass.Civ, sez. II, sentenza n. 24957 del 6.12.2016).

Anche la giurisprudenza di merito è concorde nel ritenere che “in virtù dell’art. 63 disposizioni att. c.c. l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, nei confronti del condomino moroso alla sola condizione che l’assemblea abbia approvato i bilanci e il relativo stato di ripartizione, ossia la distinzione delle spese in “capitoli” e la loro suddivisione fra i singoli condomini. Il verbale assembleare che approva lo stato di ripartizione dei contributi pur non avendo di per sé valore di titolo esecutivo ha una qualità probatoria privilegiata che vincola il giudice dell’ingiunzione alla concessione della clausola di immediata esecutività, se richiesta, benché la dichiarazione della provvisoria esecutività avvenga in base ad un titolo proveniente dal creditore”. (Trib. Monza, sez. II, n. 1716 del 9.06.2016).

Si noti che ai fini della concessione della clausola di provvisoria esecuzione non è sufficiente che la tabella di ripartizione delle spese di cui al bilancio preventivo o consuntivo sia meramente allegata all’avviso di convocazione dell’adunanza o comunque al verbale assembleare, nel qual caso sarebbe “inidonea a conferire alla tabella il rango di valido titolo di credito” (cfr. Trib. Aosta del 28.05.2014).

L’amministratore, quindi, per evitare opposizioni pretestuose a decreto ingiuntivo da parte dei condomini morosi, azionate con il mero intento di sfruttare la lentezza del processo giudiziario rallentando il recupero coattivo del credito (in barba ai condomini in regola con i pagamenti), al fine di ottenere un provvedimento immediato per il recupero del dovuto dovrà indicare, tra i punti all’ordine del giorno, quello relativo alla approvazione del piano di riparto, da tenere separato e autonomo rispetto a quello del rendiconto (preventivo o consuntivo) cui lo stesso si riferisce, depositando nel procedimento monitorio la tabella di ripartizione unitamente al relativo verbale assembleare di discussione e approvazione degli stessi.

Le obbligazioni condominiali non sono solidali

Cassazione civile, sez. II, Sentenza n.199 del 09 gennaio 2017

Prima di esaminare questa recente e interessante sentenza, facciamo un passo indietro per ricordare, in breve, la differenza tra obbligazione parziaria e obbligazione solidale.

Una obbligazione si definisce “solidale” o “in solido” quando più debitori sono tutti obbligati per la medesima prestazione; ciascuno di essi può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri oppure, quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione, l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. Una  obbligazione “parziaria” , invece, si ha quando ciascun debitore è tenuto ad eseguire solo la propria prestazione (parziarietà passiva) ovvero ciascun creditore può esigere solo la parte di prestazione cui ha diritto (parziarietà attiva).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 199/2017 depositata il 9 gennaio, ha osservato che le obbligazioni condominiali, in quanto pecuniarie e come tali naturalmente divisibili ex parte debitoris, difettano del requisito dell’unicità della prestazione. Per tale ragione, in assenza di una disposizione normativa diversa, tali obbligazioni non sono soggette al regime della solidarietà, bensì a quello della parziarietà. Il principio generale di solidarietà espresso dall’art. 1292 c.c., pertanto, si applica in caso di obbligazioni per loro natura indivisibili. Se la prestazione è divisibile, la solidarietà deve essere prescritta da una apposita disposizione normativa, senza la quale il regime della parziarietà prende il sopravvento.

Nel caso di specie, la proprietaria di un appartamento sito in un condominio di Napoli, che chiameremo per comodità “Sempronia”, otteneva dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini proprietari “Tizio e Caio” dell’appartamento sottostante al proprio al fine di ottenere il pagamento della loro quota di competenza, che la ricorrente Sempronia aveva saldato per l’intero all’impresa edile incaricata di eseguire alcune opere di ripristino del terrazzo danneggiato da infiltrazioni di acqua piovana. L’impresa incaricata infatti, in assenza di pagamento da parte del condominio, aveva richiesto il pagamento dell’intero corrispettivo a Sempronia, la quale aveva puntualmente provveduto al saldo.

Tizio e Caio si opponevano a detto decreto ed il Giudice di Pace di Napoli, a definizione del giudizio di opposizione, revocava l’ingiunzione rilevando che il riparto delle spese non fosse mai stato ratificato dall’assemblea condominiale. Sempronia proponeva quindi appello avverso la revoca del decreto presso il Tribunale di Napoli, che però confermava la sentenza di revoca.

A sostegno della propria decisione i Giudici del Tribunale di Napoli rilevavano, seppure con motivazioni diverse da quella esposte dal Giudice di Pace, che nel caso in esame non si potesse applicare l’art. 1110 c.c. né tantomeno l’art. 1134 c.c., in quanto i lavori per la riparazione del terrazzo, da effettuarsi con urgenza, erano stati commissionati all’impresa edile dal condominio in persona dell’amministratore, il quale aveva peraltro anche designato il tecnico che avrebbe dovuto presentare la D.I.A. La ricorrente Sempronia in via monitoria, nell’inerzia del condominio, non aveva appaltato i lavori, limitandosi al pagamento in favore dell’impresa creditrice dell’intero importo da questa preteso, per poi agire in via di regresso nei confronti dei condebitori condomini che non le avevano versato la rispettiva quota di spettanza.

Secondo il Tribunale, quindi, nella fattispecie vi era solo margine – eventualmente – per una azione di ripetizione nei confronti dell’impresa ex art. 2036 c.c., oppure per una azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dei condomini.

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza del Tribunale di Napoli, ha chiarito la natura parziaria delle obbligazioni pecuniarie condominiali, stabilendo che la natura pecuniaria delle obbligazioni condominiali non le rende assoggettabili al regime della solidarietà.

In mancanza, quindi, di una norma specifica che stabilisca il principio della solidarietà, la Cassazione ha stabilito che la responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall’impresa appaltatrice, incombente sul condomino titolare dell’uso esclusivo del lastrico e sugli altri condomini per la parte di edificio cui il lastrico serve da copertura, è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall’art. 1126 c.c., essendo tale norma non limitata a regolare il mero aspetto interno della ripartizione delle spese.

Avv. St. Marco Domenico Luongo

Illegittima segnalazione alla centrale rischi? Il giudice condanna la banca a risarcire il danno da perdita di chance

Il Tribunale di Mantova, con sentenza 9 marzo 2017, si è espresso in merito all’illegittima segnalazione alla centrale rischi da parte della banca, condannandola quale responsabile per danno da perdita di chance.

Il giudice ha deciso che deve essere affermata la responsabilità ex art. 2043 c.c. dell’istituto di credito che abbia illegittimamente segnalato alla centrale rischi il nominativo di un soggetto, sicché esso è tenuto a risarcire il danno patito dal primo sotto il profilo della perdita di chance da calcolarsi in base al valore attuale netto dell’investimento (nel caso di specie all’interessato era stata negata la concessione di un finanziamento bancario per avviare un’impresa diretta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in considerazione della avvenuta segnalazione del suo nominativo alla centrale rischi, progetto da ritenersi fattibile sotto il profilo industriale e finanziario).

L’amministratore condominiale non tiene correttamente la contabilità? Niente compenso.

Cassazione civile, 14 febbraio 2017, n.3892, sez. II

L’amministratore deve, anche nel suo stesso interesse, provvedere alla corretta tenuta della contabilità condominiale. La causa veniva promossa da un amministratore di condominio, il quale si vedeva respingere le proprie domande di pagamento avanzate verso lo stabile amministrato in precedenza, sia in primo grado che in appello. I giudici della Corte d’appello di Roma, in particolare, respingevano le richieste del professionista rilevando come “dalla espletata CTU era risultata la mancanza di un giornale di contabilità che avesse registrato cronologicamente le operazioni riguardanti il condominio, consentendo in modo puntuale la verifica dei documenti giustificativi, onde non era possibile ricostruire l’andamento delle uscite e dei pagamenti effettuati, per fatto imputabile all’amministratore, tra cui i doveri rientrava quello di corretta tenuta della contabilità”.

L’amministratore proponeva quindi ricorso in Cassazione sostenendo che, a fronte della prova da lui fornita del proprio credito, il condominio non aveva adempiuto all’onere di provare il fatto estintivo della pretesa creditoria.

La Cassazione, nel respingere ancora una volta le richieste del professionista, rilevava come fosse condivisibile – e comunque non sindacabile dal giudice della legittimità – la valutazione della Corte di appello relativa al mancato raggiungimento della piena prova del credito relativo al compenso reclamato dall’amministratore, il quale dal canto suo deve fornirla attraverso la corretta tenuta della contabilità condominiale.

In particolare gli Ermellini rilevavano come non fosse controversa nel caso di specie la mancanza di una contabilità regolare che registrasse cronologicamente le operazioni riguardanti la vita del condominio. In alcuno degli anni in contestazione non risultava infatti essere mai stata adottata  la delibera di approvazione del rendiconto dell’amministratore da parte dell’assemblea dei condomini ex art. 1130 c.c..

Per avvalorare la propria decisione, la Corte ricorda ancora come l’amministratore di condominio sia legato allo stabile da un mandato oneroso, che prevede appunto che il mandatario debba presentare necessariamente al mandante, per avere diritto al compenso ed al rimborso delle spese anticipate, il rendiconto del proprio operato che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.

I principi fissati dalla presente decisione della Cassazione sono pertanto chiarissimi: l’amministratore ha il preciso dovere di rendere, attraverso una puntuale tenuta della contabilità condominiale, intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione.

La tenuta della contabilità, osserva ancora la Suprema Corte, deve essere tra l’altro tale da permettere (ai condòmini anzitutto) “di stabilire se l’operato di chi rende il conto sia uniformato a criteri di buona amministrazione”.

L’amministratore che non abbia eseguito correttamente tale adempimento relativo alla tenuta condominiale, pertanto, secondo la cassazione non sarà in grado di provare adeguatamente in giudizio l’entità del proprio compenso al quale pertanto dovrà necessariamente rinunciare.

La contabilità presentata dall’amministratore del condominio, sebbene non debba essere redatta con forme rigorose, deve – quantomeno – “essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, e cioè tale da fornire la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi dell’entità e causale degli esborsi fatti, e di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l’incarico è stato eseguito, nonché di stabilire se l’operato di chi rende il conto sia uniformato a criteri di buona amministrazione”.

In assenza di un tale adempimento (tenuta puntuale della contabilità), quindi, “il credito dell’amministratore non può ritenersi provato”.

Avv. St. Marco Domenico Luongo