Patto di non concorrenza: nullo il recesso unilaterale del datore

In tema di recesso unilaterale, la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro costituisce una clausola nulla per contrasto con norme imperative.

Il compenso relativamente alla clausola del patto di non concorrenza per i due anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro pattuito al momento dell’assunzione è quindi dovuto al dipendente essendo illegittimo il recesso unilaterale del datore nel corso di rapporto di lavoro.

Cass. civ., sez. lavoro, ord., 1° settembre 2021, n. 23723

Fonte: dirittoegiustizia.it