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Arriva il decreto legislativo di adeguamento al GDPR (Regolamento Privacy UE 2916/679)

Il Consiglio dei Ministri n. 75, tenutosi il 21 marzo 2018, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che introduce le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati.

Su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della Giustizia Andrea Orlando è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri n. 75, un decreto legislativo che, in attuazione dell’art. 13 l. n. 163/2017, introduce alcune disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alla disciplina dettata dal regolamento europeo inerente alla protezione delle persone fisiche, «con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati».
Dal 25 maggio 2018, si legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 75, le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia ed «il vigente codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196/2003, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela della privacy».

Fonte: diritto e giustizia

Legittimo il ricorso per ingiunzione dei condomini se l’amministratore non consegna le pezze giustificative

Un amministratore di condominio è stato condannato a consegnare ai condomini la copia dei documenti giustificativi di spesa.

Lo strumento processuale dell’ingiunzione previsto dall’art.633 c.p.c., adottato dai condomini aventi causa, è legittimo non solo per il pagamento di somme bensì anche per la consegna di una cosa mobile determinata e nel caso di specie per la consegna di documenti.

In tema di condominio, quindi, costituisce comportamento illegittimo da parte dell’amministratore la mancata consegna della documentazione richiesta da alcuni condomini, perché viola la disposizione contenuta nell’art.1130-bis c.c., ove è contenuto l’obbligo di estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa, ponendo a carico dei richiedente le spese. Il Tribunale di Catania aggiunge che l’amministratore non è tenuto a consegnare altra documentazione al di fuori dell’alveo tracciato dalla norma codicistica.

Tribunale Catania, Sentenza n.3125 del 30 giugno 2017

Convegno Privacy e nuovo Regolamento UE 2016/679: problemi e prospettive

Abbiamo il piacere di segnalare un interessante Convegno organizzato dalla Camera Civile del Piemonte e della Valle d’Aosta, che si terrà domani giovedì 15 marzo, dalle ore 14.45 alle ore 17.30, presso il Centro Congressi Unione Industriale sito in Via Vela 17 a Torino.

È ancora possibile iscriversi inviando una E-mail al seguente indirizzo: a.spagnol@pedersoli.it

Grazie per l’attenzione.

Marco Domenico Luongo

Controlli a distanza dei dipendenti: quali sono i limiti

In tema di controlli a distanza la Terza Sezione della Cassazione Penale, con Sentenza n. 4564 del 10/10/2017, richiamando l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (richiamato dall’art. 114 del D.Lgs. n. 196/2003 e modificato dall’art. 23 D.Lgs. n. 151/2015), ha fatto rientrare nell’ambito applicativo della norma anche i “controlli difensivi”, volti all’accertamento delle condotte illecite che non siano meri inadempimenti della prestazione lavorativa, facendo diventare la “tutela del patrimonio aziendale” un valido motivo giustificatore dell’installazione degli apparecchi audiovisivi.

La Cassazione ha stabilito che i “controlli difensivi” posti in essere dal datore mediante l’installazione di apparecchiature (ad es. telecamere) nei luoghi di lavoro possono essere effettuati solo se la videoripresa non è mirata a verificare l’espletamento dell’obbligazione derivante dal contratto di lavoro e avviene nel rispetto del principio di libertà e dignità del lavoratore, che costituisce un “limite oggettivo invalicabile all’esercizio incondizionato del diritto del datore di lavoro a tutelare il patrimonio aziendale”.

(Cassazione penale, sez. III, Sent. n. 4564 del 10/10/2017 dep. 31/01/2018)

Invalida la delibera condominiale che approva un bilancio privo di nota esplicativa

Il Tribunale di Torino, Terza Sezione Civile, con sentenza 3528 del 4 luglio 2017, ha annullato, tra le altre, una delibera assembleare con la quale era stato approvato il rendiconto consuntivo relativo ad un determinato anno che non era conforme al disposto di cui all’art. 1130 bis c.c. in quanto privo delle “pezze giustificative” e della documentazione contabile a supporto della formazione del rendiconto.

 

 

Videosorveglianza a tutela del patrimonio aziendale e controllo dipendenti: chiarimenti dell’Ispettorato.

Con la Nota n. 299 del 28 novembre 2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative finalizzate a rendere più celeri le procedure autorizzative.

Per le imprese che desiderano installare di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videocamere ad attivazione automatica in caso di intrusione da parte di terzi, essendo la videosorveglianza finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale, trova la sua legittimazione nella previsione di cui al primo comma dell’art. 4 St. Lav.

Se le videocamere si attivano esclusivamente con l’impianto di allarme inserito non sussiste alcuna possibilità di controllo preterintenzionale sul personale e pertanto il provvedimento, stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria, dovrà essere concesso dagli Uffici Territoriali in tempi brevissimi.

 

Commissione Europea: diritti dei cittadini europei in materia di dati personali

Il sito della Commissione Europea ha pubblicato un foglio informativo in inglese (lingua ufficiale della Comunità Europea) in cui sono elencati, tra le altre utili informazioni, i diritti dei cittadini europei in materia di dati personali.

Di seguito il link diretto: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/reform/rights-citizens_en

Tra le tante, si segnala la risposta alla domanda “What are my rights?” (“Quali sono i miei diritti?”).

Ogni cittadino europeo ha il diritto di

  • ottenere informazioni sul trattamento dei propri dati personali;
  • ottenere l’accesso ai dati personali detenuti che lo riguardano;
  • chiedere la correzione di dati personali errati, inaccurati o incompleti;
  • richiedere che i dati personali vengano cancellati quando non sono più necessari o se il loro trattamento è illegale;
  • opporsi al trattamento dei dati personali per scopi di marketing o per motivi relativi alla sua particolare situazione;
  • richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in casi specifici;
  • ricevere i propri dati personali in un formato processabile automaticamente e inviarli a un altro Titolare (“portabilità dei dati”);
  • richiedere che le decisioni basate su un trattamento automatizzato che lo riguarda direttamente o comunque lo coinvolge in maniera significativa e che si basa sui propri dati personali siano fatte da persone fisiche, non solo dai computer. Anche in questo caso il cittadino europeo ha il diritto di esprimere il proprio punto di vista e di contestare la decisione.

INAIL: Chiarimenti sullo smart working

Con la Circolare INAIL 48_2017 smart working l’INAIL ha voluto fornire importanti chiarimenti operativi per aiutare le aziende che intendono avvalersi del lavoro agile.

Tutele

Sono garantite agli smart workers le medesime tutele di cui gode chi opera esclusivamente all’interno dell’azienda senza alcun inasprimento della pressione contributiva.

Infortuni sul lavoro

L’INAIL tutela il lavoratore agile non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per i rischi connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale. In assenza di indicazioni precise nell’accordo, quindi, occorrerà accertare che il lavoratore, al momento dell’infortunio, stesse svolgendo un’attività collegata, anche indirettamente, alla prestazione lavorativa richiesta all’esterno dei locali aziendali “in quanto attività necessitata e funzionale alla prestazione di lavoro”.

Infortuni in itinere

Il lavoratore agile ha diritto alle prestazioni di legge purché tali infortuni siano occorsi “durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali…quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza” (art. 23, comma 3, L. n. 81/2107).

Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali (art. 22, comma 2, L. n. 81/2017).